Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.53 Luoghi delle relazioni tra città e territorio: Parco agricolo di Grosseto

Obiettivi

1. All'interno del territorio periurbano della città di Grosseto è individuata un' area caratterizzata da specifiche invarianti strutturali e distinta in cartografia all'elaborato PR_01 destinata a Parco agricolo di Grosseto.

2. La presenza di una fascia pressoché continua di aree agricole intorno all'area più intensamente edificata si configura come un'importante risorsa multifunzionale non solo ai fini ambientali e paesaggistici, ma anche ai fini di uno sviluppo di circuiti economici legati ad attività agro alimentari, agro ambientali, per il turismo e per il tempo libero.

3. Obiettivo generale del Parco Agricolo di Grosseto è il mantenimento e potenziamento di una agricoltura periurbana economicamente vitale, in grado di produrre beni alimentari, di filiera corta e servizi di prossimità e di qualità, nonché di concorrere alla generale riqualificazione agroambientale e paesaggistica del territorio aperto. Ciò in sinergia e continuità con l'insediamento urbano e con gli spazi aperti presenti al suo interno.

4. Il comune di Grosseto si orienta, nell'ambito delle sue possibilità e mutuando la struttura del Contratto di fiume, alla costituzione di un "Patto agro urbano" -fra enti, settori della Pubbliche Amministrazioni, Associazioni ed attori sociali interessati, istituti scolastici e formativi, Ente Parco - per il perseguimento degli obiettivi strategici del Parco Agricolo, del necessario coordinamento fra le diverse politiche, programmi ed azioni settoriali e dei diversi enti e per la definizione delle forme organizzative più opportune per l'implementazione dello scenario del Parco Agricolo, tramite specifico Piano di Assetto. Tramite il "Patto agro urbano", l'azione della amministrazione comunale sostiene altresì la individuazione e il coordinamento di incentivi, piani e programmi finalizzati alla implementazione della presente strategia.

Azioni

5. La riqualificazione e sviluppo delle aree agricole periurbane rendono in particolare necessario:

  • - tutelare gli ambiti caratterizzati dalla persistenza di relazioni fondative tra parti costruite e territorio aperto, sia in termini paesaggistici(visivo-percettivi), sia in termini ambientali (corridoi biotici e reti ecologiche);
  • - definire le modalità di formazione dei margini del costruito a partire dall'obiettivo di dare compiutezza al rapporto tra costruito e territorio aperto;
  • - definire i criteri circostanziati relativi al contenimento del consumo di suolo fondati sulle caratteristiche intrinseche e misurabili dei suoli periurbani e di quelli residui nelle porosità del costruito;
  • - individuare i requisiti di multifunzionalità delle formazioni urbane periferiche quale caratteristica fondamentale per esercitare un ruolo di integrazione sia nei confronti della città compatta che del territorio esterno;
  • - affermare il primato dello spazio pubblico come determinante morfologica e funzionale della caratterizzazione paesaggistica delle parti contemporanee della periferia della città;
  • - mantenere e potenziare una agricoltura periurbana economicamente vitale, in grado di produrre beni alimentari e servizi di qualità, nonché di concorrere alla generale riqualificazione agroambientale e paesaggistica del territorio aperto in sinergia e continuità con l'insediamento urbano e con gli spazi aperti presenti al suo interno;
  • - promuovere la salvaguardia attiva del territorio aperto e delle porzioni di mosaico agrario rimaste inalterate nel tempo per la qualificazione del territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico, culturale e agroalimentare in attuazione delle prescrizioni relative alle invarianti strutturali di cui alle presenti norme;
  • - ricostituire e valorizzare i legami culturali e identitari con il territorio aperto attraverso nuove opportunità e servizi di fruizione (sentieri, percorsi ciclabili, ippovie, ambienti per il relax e la didattica, ricettività);
  • - incentivare la qualità dell'offerta del territorio (agricoltura biologica, prodotti tipici, filiera corta, ospitalità, turismo escursionistico);
  • - contenere il consumo di suolo agricolo.

6. previa approvazione del Piano di Assetto sono ammessi: l'ampliamento o la nuova edificazione per ospitare attività quali offerta di prodotti tipici e di agricoltura biologica nella misura di mq. 50 di Sul oltre pensiline di superficie pari al 50%. Nel quadro dell'atto unilaterale d'obbligo con cui il proponente si impegna al mantenimento della destinazione per anni 20, è definito il tratto di percorso o l'approdo e relative opere laterali cui il servizio si riferisce sono inoltre definiti gli interventi di manutenzione e restauro ambientali che il proponente stesso si obbliga ad attuare per la medesima durata temporale.

7. nei complessi edilizi rurali quali fattorie e grance, anche non aziendali presenti entro il perimetro del Parco agricolo di Grosseto, possono essere ospitate attività quali Centri per l'innovazione e promozione agroalimentare, Fattorie didattiche, Centri per l'educazione al gusto, Agro-empori, Mercati agricoli, ostelli, sedi di ricerca del settore agroalimentare. A questi fini, qualora sia dimostrata l'impossibilità di riutilizzare volumi esistenti, sono ammessi l'ampliamento o la nuova edificazione nella misura massima di mq. 200 di Sul oltre pensiline di superficie pari al 50%. per ciascun complesso. Nel quadro dell'atto unilaterale d'obbligo con cui il proponente si impegna al mantenimento della destinazione per anni 15, è definito l'area agricola cui il servizio si riferisce sono inoltre definiti gli interventi di manutenzione e restauro ambientali che il proponente stesso si obbliga ad attuare per la medesima durata temporale.

7.bis Il Piano di Assetto individuerà la rete dei percorsi di uso pubblico su aree private, da realizzare a cura dei proponenti, interessati alla sua attuazione, definendo altresì le condizioni per la sua manutenzione.

8. La tutela dei valori paesaggistici presenti si esercita attraverso la disciplina di cui al Titolo II della Parte II delle presenti Norme.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13