Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.40 Interventi pertinenziali

1. Costituiscono interventi pertinenziali ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  • - sono destinate ad usi accessori;
  • - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non determinano incremento del carico urbanistico;
  • - non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Ai successivi commi 2 e 3 sono individuate le tipologie di intervento pertinenziale in relazione alla loro rilevanza sulle risorse essenziali del territorio.

2. Sono trasformazioni urbanistiche ed edilizie che incidono sulle risorse essenziali del territorio:

  1. a. gli interventi pertinenziali di seguito elencati, ove comportino, in conformità alle disposizioni del Regolamento Urbanistico, la realizzazione di una nuova volumetria, fuori terra o interrata, superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento:
    • - le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno del perimetro dei centri abitati, da realizzarsi fuori terra nel lotto di pertinenza, senza pareti poste in aderenza all'edificio principale di riferimento;
    • - le autorimesse interrate legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'esterno del perimetro dei centri abitati di cui all'art., da realizzarsi in aderenza o meno all'edificio principale di riferimento;
    • - le cantine, le tettoie, i volumi tecnici, e gli edifici secondari in genere, come definiti dall'art. 86, da realizzarsi ex novo nel lotto o nell'area di pertinenza dell'edificio principale di riferimento, senza pareti poste in aderenza al medesimo.
  2. b. gli interventi pertinenziali, conformi alle disposizioni del Regolamento Urbanistico, che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, ma dai quali consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. Tra questi:
    • - le opere autonome di corredo agli edifici residenziali o turistico-ricettivi, quali piscine, campi da tennis, maneggi e altre attrezzature sportive consimili ad uso privato;
    • - i piazzali e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all'aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale.

3. Sono altresì interventi pertinenziali diversi da quelli di cui al comma 2:

  1. a. gli interventi pertinenziali diversi da quelli di cui al comma 2 lettera a), che comportino la realizzazione di nuove volumetrie, fuori terra o interrate. Tra questi:
    • - le autorimesse pertinenziali da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge nº 122/89 e s.m.i. all'interno del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 123, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le autorimesse pertinenziali costituenti addizioni funzionali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme, da realizzarsi all'interno del perimetro dei centri abitati, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le cantine, le tettoie, i volumi tecnici, e gli edifici secondari in genere, come definiti dall'art. 86, costituenti addizioni funzionali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme, indipendentemente dalla volumetria prevista;
    • - le autorimesse pertinenziali, le cantine, le tettoie, i volumi tecnici, e gli edifici secondari in genere, come definiti dall'art. 86, non costituenti addizioni funzionali, come definite dall'art. 35 delle presenti norme, e che comportino la realizzazione di una nuova volumetria, fuori terra o interrata, inferiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.
  2. b. gli interventi pertinenziali diversi da quelli di cui al comma 2 lettera b), che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie. Tra questi:
    • - le autorimesse pertinenziali, da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge nº 122/89 e s.m.i. all'interno del perimetro dei centri abitati, in locali esistenti siti al piano terreno dei fabbricati, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico;
    • - i parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto senza strutture o elementi di copertura;
    • - i muri di cinta e le recinzioni in genere (sia con fondazioni continue che semplicemente infisse al suolo);
    • - le pavimentazioni e le sistemazioni in genere delle aree di pertinenza.

4. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo - ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali - presuppone comunque il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla Parte II, III e IV delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione dichiarata.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13