Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.35 Addizioni funzionali

1. Nel novero delle "addizioni funzionali" previste dalle vigenti norme regionali in materia di disciplina dell'attività edilizia, il presente Regolamento Urbanistico consente esclusivamente aggiunte agli organismi edilizi esistenti che:

  • - siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero in sopraelevazione, all'unità immobiliare di riferimento; i locali ad autorimessa, collegati con il vincolo di pertinenza, possono essere realizzati anche in corpi separati dai fabbricati principali;
  • - rispettino i limiti e parametri fissati dal Regolamento Urbanistico - distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc), rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros), etc. - anche ove non siano computate ai fini dell'applicazione dei limiti di edificabilità fissati dallo strumento medesimo (mediante indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale o in valore assoluto);
  • - mantengano una relazione funzionale stabile con l'unità immobiliare di riferimento;
  • - non siano finalizzate alla modifica, contestuale o successiva, della destinazione d'uso dell'unità immobiliare di riferimento, né risultino evidentemente determinanti per tale scopo;
  • - non siano finalizzate alla formazione, contestuale o successiva, di nuove unità immobiliari, né risultino - per caratteristiche dimensionali e configurazione - evidentemente determinanti per tale scopo;
  • - non siano suscettibili di utilizzo autonomo, né di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene, neanche mediante successive trasformazioni;
  • - siano finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento dell'unità immobiliare di riferimento - anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità - ovvero al raggiungimento degli standard minimi richiesti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

2. Salvo specifiche eccezioni espressamente previste dalle presenti Norme, le "addizioni funzionali" consentite dal Regolamento Urbanistico rientrano nei limiti di edificabilità fissati dallo strumento medesimo.

3. Le "addizioni funzionali "con le quali si realizzino:

  • - i servizi igienici,
  • - i volumi tecnici
  • - le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati", purchè aventi una altezza non superiore a ml. 2,40 misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante e non eccedano, se fuori terra, le dotazioni minime di parcheggio di cui all'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942;

non sono computate ai fini dell'applicazione dei limiti di edificabilità fissati dal Regolamento Urbanistico mediante indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale o in valore assoluto. Per tali interventi è comunque prescritto il rispetto degli altri parametri urbanistici edilizi fissati dal Regolamento Urbanistico.

4. Le aggiunte agli organismi edilizi esistenti che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificate come "addizioni volumetriche" e disciplinate, ove consentite dal Regolamento Urbanistico, dal successivo articolo 36 ("Addizioni volumetriche").

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13