Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.31 Interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili

1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne degli edifici, quali intonaci, infissi, coperture, rivestimenti, tinteggiature, elementi della facciata, inferriate, pavimentazioni, etc. comportanti il mutamento dell'aspetto esteriore degli edifici e/o delle relative aree di pertinenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono opere quali:

  1. a. rifacimento di intonaci e coloriture con tecniche e/o tonalità cromatiche sensibilmente diverse alle preesistenti;
  2. b. riparazione e rifacimento di infissi e/o inferriate secondo materiali, sezioni, e scansioni sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  3. c. smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti;
  4. d. rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dell'edificio.
  5. e. la messa in opera di tende frangisole esclusivamente di tipo estensibile, avendo cura di avere come quadro di riferimento il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo devono essere progettati ed eseguiti in conformità con le disposizioni di cui al Titolo IV, Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione attribuita dal Regolamento Urbanistico a ciascun edificio e/o complesso edilizio, nonché con le eventuali previsioni del Regolamento Edilizio.

4. Il contenuto del presente articolo è fatto salvo per quanto non in contrasto con le normative regionali e nazionali che definiscono la categoria di intervento di manutenzione ordinaria.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13