Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.10 Tolleranze di costruzione

1. Nell'esecuzione di opere ed interventi urbanistico-edilizi di qualsiasi tipo sono ammesse, ai fini delle varianti sostanziali, le seguenti tolleranze di costruzione rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al titolo abilitativo:

  • - per lunghezze fino a ml 2,00 ± 2%
  • - per lunghezze superiori a ml 2,00 e fino a ml 6,00 ± 1%
  • - per lunghezze superiori a ml 6,00 ± 0,5%
  • - per altezze fino a ml 5,00 ± 1%
  • - per altezze superiori a ml 5,00 ± 0,5%

2. Le suddette tolleranze sono da computarsi mediante la loro somma.

3. È fatta eccezione per le altezze interne dei singoli vani e per le altre altezze prescritte da norme di carattere igienico-sanitario, per le quali è ammessa la tolleranza di costruzione di ± cm 2, qualunque sia l'altezza prescritta.

4. Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura nel progetto allegato al titolo abilitativo, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di ± cm 10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1:100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13