Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.9 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento Urbanistico, e fatte salve diverse definizioni e disposizioni introdotte da norme statali o regionali emanate successivamente all'entrata in vigore del presente atto di governo del territorio, i parametri urbanistici ed edilizi sono definiti come segue:

St = Superficie territoriale (mq)
È la superficie complessiva delle aree di cui al Titolo I della Parte III previste dal Regolamento Urbanistico, espressamente perimetrate negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000, ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle esistenti o necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria individuate in sede di formazione del relativo Piano Attuativo o di elaborazione del relativo Progetto Unitario, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla relativa 'Scheda normativa e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06 alle presenti norme.
In essa non sono comprese le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 110 delle presenti norme.
Sf = Superficie fondiaria (mq)
È la superficie edificabile che comprende il sedime degli edifici e le aree di pertinenza degli stessi. Essa è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, le aree di proprietà pubblica, nonché quelle assoggettate ad uso pubblico.
It = Indice di fabbricabilità territoriale (mq/mqo mc/mq)
È la superficie utile lorda (Sul) - ovvero il volume (V), nei casi specificamente indicati - realizzabile per ogni mq di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento.
If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mq/mqo mc/mq)
È la superficie utile lorda (Sul) - ovvero il volume (V), nei casi specificamente indicati - realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.
Sul = Superficie utile lorda (mq)
È la somma della superficie di tutti i piani - fuori terra, seminterrati ed interrati - misurata al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali, pilastri, tramezzi interni, vani scale.
Sono inclusi nel calcolo della Sul:
  • - le logge con il lato minore superiore a ml 3,00, per la parte eccedente tale valore, intendendosi per logge le parti rientranti del fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso;
  • - i balconi con aggetto superiore a ml 3,00, per la parte eccedente tale valore, dalle pareti esterne del fabbricato;
  • - i portici privati con profondità superiore a ml 3,00, per la parte eccedente tale valore, dalle pareti esterne del fabbricato, intendendosi come portico una galleria aperta delimitata, su uno o più lati, da una serie di pilastri o colonne, collocata per lo più all'esterno e al piano terreno di un edificio;
Sono esclusi dal calcolo della Sul:
  • - i vani scala di tipo condominiale e le scale esterne di sicurezza, ove prive di copertura e/o non delimitate da murature perimetrali;
  • - le superfici adibite a cantine, intese come locali accessori non abitabili, completamente o prevalentemente interrati in relazione a fabbricati con destinazione residenziale purchè vengano realizzati nell'ordine di un locale per ogni unità residenziale e purché abbiano una superficie non superiore a 25 mq e un altezza max. pari a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante;
  • - i porticati pubblici, o di uso pubblico, o condominiali;
  • - le logge con il lato minore non superiore a ml 3,00, intendendosi per logge le parti rientranti del fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso;
  • - i balconi aventi aggetto non superiore a ml 3,00 dalle pareti esterne del fabbricato.
  • - i portici privati con profondità non superiore a ml 3,00, intendendosi come portico una galleria aperta delimitata, su uno o più lati, da una serie di pilastri o colonne, collocata per lo più all'esterno e al piano terreno di un edificio;
  • - le autorimesse pertinenziali private, realizzate fuori terra nelle aree urbane non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio di cui all'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, purché con un'altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante;
  • - le autorimesse pertinenziali private con i relativi spazi di manovra, realizzate nel sottosuolo all'interno del perimetro dei centri abitati anche ove eccedenti le dotazioni minime di parcheggio di cui all'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, purché con un'altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante; per le sole autorimesse collettive aventi più di 9 posti auto è ammessa una altezza superiore a ml 2,40, ove tale maggiore altezza sia imposta da prescrizioni delle autorita' competenti per la prevenzione degli incendi e la tutela della sicurezza;
  • - le autorimesse pertinenziali private con i relativi spazi di manovra realizzate nel sottosuolo all'esterno del perimetro dei centri abitati, ovvero nel territorio aperto, purché con un'altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante; per le sole autorimesse collettive aventi più di 9 posti auto è ammessa una altezza superiore a ml 2,40, ove tale maggiore altezza sia imposta da prescrizioni delle autorità competenti per la prevenzione degli incendi e la tutela della sicurezza;
  • - le autorimesse pubbliche o ad uso pubblico, fuori terra o interrate, realizzate in applicazione degli standard urbanistici imposti da norme statali o regionali;
  • - i vani tecnici (ascensore, montacarichi, extracorsa ascensori e montacarichi, locali per impianti di riscaldamento o climatizzazione, abbaini ed elementi consimili di accesso alla copertura) delle dimensioni strettamente indispensabili all'alloggiamento e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti in essi collocati, ovvero delle dimensioni minime dettate dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
  • - gli aggetti di carattere ornamentale o strutturale con sporgenza non superiore a ml 2,00;
  • - i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica separati (passerelle, ballatoi, etc.), anche provvisti di copertura e tamponamenti laterali, purché con larghezza non superiore a ml 2,00;
  • - le intercapedini orizzontali o verticali con sola funzione igienico-sanitaria o tecnologica;
  • - gli scannafossi aventi una larghezza netta non superiore a ml 1,20;
  • - i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone (ricoveri per animali domestici o da cortile e/o per attrezzi, coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore a ml 1,80 misurata tra il piano di calpestio e l'intradosso della copertura;
  • - le strutture esterne di rivestimento e gli altri elementi tecnologici consimili finalizzati alla qualificazione estetico-architettonica dei fabbricati;
  • - le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci.
  • - le porzioni dei locali sottotetto sottostanti coperture piane o a falde inclinate con altezza fino a ml 1,50. le porzioni eccedenti tale altezza sono invece computate nel calcolo della SUL.
Sono altresì esclusi dal calcolo della Sul, quali incentivi urbanistici in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile:
  • - lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i 30 cm e delle murature interne per la parte eccedente 15 cm;
  • - i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, etc.) capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  • - le serre solari, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  • - tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali in materia;
Limitatamente alle destinazioni d'uso commerciali, sono inoltre escluse dal calcolo della Sul:
  • - le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali coperti ed aperti al pubblico durante gli orari di vendita;
  • - le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora collocate in parcheggi coperti e/o in autorimesse pertinenziali (interrate o meno) con superficie superiore a mq 80 per piano, da realizzarsi nell'ambito di Piani Attuativi o Progetti Unitari convenzionati, e con altezza effettiva non superiore a ml 3,00 misurati dal piano carrabile all'intradosso strutturale del solaio di copertura.
Su = Superficie utile (mq)
È la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, nonché di eventuali scale interne e/o condominiali. Corrisponde alla sommatoria della superficie utile abitabile (Sua) e della superficie non residenziale (Snr), come di seguito definite.
Sua = Superficie utile abitabile (mq)
È la superficie di pavimento dei locali di abitazione (e/o dei locali e/o ambienti di lavoro) misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi.
Snr = Superficie non residenziale (mq)
È la superficie per servizi e accessori misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale condominiali. Comprende:
  • - cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali di servizio;
  • - autorimesse singole o collettive;
  • - androni di ingresso e porticati liberi;
  • - logge e balconi.
Sc = Superficie coperta (mq)
È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dagli elementi verticali esterni dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, etc.. Sono comprese nel calcolo della superficie coperta (Sc) le logge, intendendosi per tali le parti rientranti del fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso.
Sono esclusi dal calcolo della Sc:
  • - le parti aggettanti aperte dei fabbricati - come balconi, sporti di gronda e simili - non superiori a ml 3,00 di aggetto;
  • - le scale esterne, ove prive di copertura e/o non delimitate da murature perimetrali;
  • - i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica separati (passerelle, ballatoi, etc.), purché con larghezza non superiore a ml 3,00;
  • - le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;
  • - i volumi tecnici realizzati fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle vigenti norme di sicurezza, gli stessi non possano essere interrati o ricavati all'interno della sagoma dell'edificio, purché delle dimensioni strettamente indispensabili all'alloggiamento e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti in essi collocati;
  • - i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone (ricoveri per animali domestici o da cortile e/o per attrezzi, coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore a ml 1,80 misurata tra il piano di calpestio e l'intradosso della copertura;
  • - le rampe carrabili necessarie per accedere ad eventuali parcheggi pertinenziali collocati sulle coperture degli edifici o comunque collocati su solai posti a quota sopraelevata rispetto al piano di campagna.
Sv = Superficie di vendita (mq)
È la superficie degli esercizi commerciali al dettaglio o all'ingrosso destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, comprendente tutti gli spazi effettivi destinati al pubblico, al netto delle superfici e locali ad uso esclusivo degli addetti all'attività, quali magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nel caso di nuova edificazione dovrà essere rispettato il parametro fissato dal Piano Strutturale che determina il rapporto percentuale tra le suddette destinazioni di utilizzo.
Il parametro della superficie di vendita (Sv), come sopra definito, trova applicazione anche per i pubblici esercizi, per le attività artigianali di servizio alla residenza e/o della persona e alle altre attività equiparate agli esercizi commerciali dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V.
SAU = Superficie agraria utilizzabile (mq)
È la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole, con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.
Rc = Rapporto di copertura (%)
È il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf)
Ros = Rapporto di occupazione del sottosuolo (%)
È il rapporto percentuale tra superficie lorda dei volumi interrati e superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferimento.
Hmax = Altezza massima dei fabbricati (ml)
Di norma è la dimensione verticale ricompresa tra la quota 0, riferita alla quota del marciapiede della strada pubblica più vicina o dalla quota del terreno sistemato quando la strada pubblica dista più di 20 metri, e l'intradosso dell'ultimo solaio abitabile; si rinvia al Regolamento Edilizio per ulteriori specifiche.
V = Volume (mc)
Si ricava moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l'altezza effettiva misurata tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante. È comunque escluso dal volume (V) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile.
Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni del presente Regolamento Urbanistico vanno compresi anche i volumi, come sopra definiti, già esistenti sul lotto urbanistico interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.
Non determina incremento di volume (V) la demolizione di solai, o la riduzione di spessore dei medesimi, all'interno dell'involucro di edifici legittimi esistenti.
Vv = Volume virtuale (mc)
Ai fini degli interventi di demolizione e ricostruzione (parziale o totale) sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica consentiti dal Regolamento Urbanistico, limitatamente alle fattispecie specificamente disciplinate dal Titolo IV della Parte II o dalle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato PR_06 alle presenti norme, il volume virtuale (Vv) si ricava moltiplicando la superficie coperta (Sc) della costruzione esistente per una altezza virtuale di ml 3,00, ovvero per l'altezza effettiva se inferiore.
Ai soli fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale relative agli esercizi commerciali al dettaglio, ai pubblici esercizi, nonché alle altre attività assimilate agli esercizi commerciali ai sensi della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme, il volume virtuale (Vv) è calcolato moltiplicando la superficie coperta (Sc) della costruzione esistente per una altezza di ml 3,50, ovvero per l'altezza effettiva se inferiore. A tal fine non rileva la tipologia di esercizio definita in rapporto al parametro della superficie di vendita (Sv) in applicazione delle vigenti norme statali e/o regionali.
Spp = Superficie permeabile di pertinenza (mq)
È la porzione della superficie fondiaria (Sf) di pertinenza di un edificio che consente l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche. Sono considerate permeabili le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate ad elementi forati posate su massicciata, sabbia o terra, e che non presentino negli strati sottostanti massetti in calcestruzzo.
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13