Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art.179 Monitoraggio
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1. Il Comune, mediante le proprie strutture tecniche e con l'ausilio dell'Osservatorio di cui all'art. 177, provvede al monitoraggio del Regolamento Urbanistico al fine di:
- - verificare lo stato della progettazione ed attuazione degli interventi pubblici e privati negli ambiti strategici di trasformazione, recupero, riqualificazione e ripristino comunque denominati;
- - programmare e selezionare gli interventi pubblici nel tempo e precisare le risorse economiche per la relativa realizzazione;
- - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto;
- - aggiornare, con le modalità di cui all'art. 2, comma 12, il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute.
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