Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.114 Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

1. La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è finalizzata a garantire la copertura e l'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

2. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di settore denominato "Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni".

3. Tale piano di settore garantisce la copertura del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni e limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.

4. Non è consentita la realizzazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni all'interno delle seguenti aree:

  • - nelle aree adiacenti a scuole, ospedali, case di cura strutture di accoglienza sociale ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt.;
  • - nel tessuto antico;
  • - nel tessuto storico
  • - sugli edifici di classe 1, 2 e 3

5. Non è altresì consentita la realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione all'interno delle seguenti aree di invarianza paesaggistico ambientale, così come perimetrale nell'elaborato cartografico PR_04 ed in un raggio di ml. 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

  • - dune;
  • - vegetazione del sistema dunale;
  • - pineta litoranea a conformazione regolare;
  • - paludi ed aree acquitrinose;
  • - corridoi biologici;
  • - vegetazione palustre.

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di aree con sistemazioni agrarie storiche e di filari alberati individuati quali sistemi di invarianza paesaggistico ambientale.

6. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, la progettazione di interventi urbanistico - edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti, è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13