Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.92 Orti sociali e aree ortive

1. Le aree individuate come orti sociali negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 sono aree destinate alla coltivazione ortofrutticola che l'amministrazione si riserva di assegnare a particolari soggetti individuati con apposito regolamento redatto dall'amministrazione comunale. Il regolamento dovrà definire le modalità di assegnazione degli orti, di gestione dei medesimi nonchè gli obblighi degli assegnatari.

2. Nelle aree destinate ad orti sociali è consentita la realizzazione di piccoli manufatti per la rimessa di attrezzi agricoli aventi una dimensione massima di 8 mq .Tali manufatti dovranno essere realizzati sul confine di ciascun orto e accoppiati a due a due. È consentita, in alternativa, la realizzazione di unico manufatto comune, a servizio di tutti gli orti, di superficie pari alla somma delle superfici spettanti agli orti che asserve. I manufatti devono essere privi di impianti idrici e di illuminazione.

3. Le aree individuate come aree ortive nelle apposite carte PR_02 e PR_03 sono aree dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l'autoconsumo o per il tempo libero. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art.142 delle presenti norme.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13