Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.67 Aree pubbliche centrali degli insediamenti

1. Sono riconosciuti quale invariante strutturale del territorio gli elementi ordinatori dello spazio pubblico, in quanto componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata di relazioni sociali, culturali ed economiche. Le porzioni di spazio pubblico così definite, costituenti elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti, sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000, in:

  • - Spazi pubblici centrali
  • - Connettività

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la proprietà pubblica;
  • - l'utilizzazione per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • - le pavimentazioni, gli elementi di decoro e simbolici, nonché le sistemazioni in genere aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Nell'elaborato di PR_07 denominato "Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico" sono altresì individuati in dettaglio gli elementi costitutivi delle principali aree pubbliche di cui al comma 1.

4. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, negli insiemi spaziali di cui al presente articolo è favorito l'esercizio delle seguenti attività:

  • - il pubblico passaggio con eventuale esclusione dei veicoli a motore;
  • - la sosta connessa a relazioni di tipo sociale, culturale, economico, etc.;
  • - le manifestazioni pubbliche, sociali, culturali e religiose;
  • - i mercati all'aperto;
  • - l'uso del suolo pubblico per pubblici esercizi.

5. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, gli insiemi spaziali di cui al presente articolo sono individuati quali ambiti territoriali per la formazione di Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della legge regionale n. 28/2005

6. Gli elementi di invarianza di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica. Sono altresì oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.

7. Gli interventi sugli elementi ordinatori dello spazio pubblico sono essenzialmente finalizzati:

  • - alla tutela e/o al recupero degli elementi di invarianza cui al comma 2;
  • - alla valorizzazione degli elementi qualitativi e/o identitari eventualmente presenti;
  • - al rafforzamento del ruolo strutturante e ordinatore nei confronti dell'ambito insediativo di riferimento;
  • - alla creazione di un sistema integrato di relazioni funzionali a livello urbano e territoriale;
  • - alla formazione o al ripristino di una identità formale unitaria.

8. Nell'elaborato PR_07 sono contenute le indicazioni di massima per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico, riferite ad una serie di insiemi spaziali particolarmente significativi e/o strategici per gli equilibri insediativi del contesto urbano di riferimento. Tali indicazioni progettuali sono spesso riferite anche agli elementi ordinatori di cui al presente articolo. In presenza di "tessuto antico", "tessuto storico", "tessuto storico unitario", si applicano altresì le disposizioni degli artt. 71, 72, 73.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13