Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art.87 Edifici privi di scheda / disciplina e procedimento di classificazione
1. Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli edifici legittimi esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico che non risultano censiti all'interno della schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato PR_05 e che sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000 quali appartenenti alle Classi A e B. Sugli stessi, nelle more della classificazione sono consentiti gli interventi previsti per le classi ordinarie a cui sono equiparati.
2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo:
- a. gli edifici e/o manufatti privi di titolo abilitativo di natura edilizia;
- b. i manufatti, ancorché legittimi, che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, serre di qualsiasi genere, baracche in legno, manufatti in materiali eterogenei, etc.). Tali manufatti, in assenza di classificazione, sono disciplinati dall'art. 86;
- c. gli edifici e/o complessi edilizi realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico in applicazione delle previsioni riferite alle "Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi", o "Aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", o "Aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali". A tali edifici e/o complessi edilizi si applicano le specifiche disposizioni di cui all'art. 81 comma 7;
- d. gli edifici legittimamente realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, diversi da quelli di cui al successivo comma 2 lett. c). su tali edifici e/o complessi si applicano gli interventi previsti nella classe 6.
3. Agli edifici privi di classificazione di cui al comma 1 può essere attribuita dalla Amm./ne Comunale una specifica classificazione - in coerenza con le classi di valore di cui all'art. 81 a seguito della presentazione da parte dell'interessato della documentazione di seguito indicata:
- - estratto del vigente Regolamento Urbanistico e del foglio di mappa catastale, con l'individuazione dell'edificio;
- - rilievo dell'edificio in scala 1:50 o 1:100 (prospetti);
- - relazione tecnico-descrittiva comprensiva della scheda di rilievo predisposta e allegata alla Relazione, elaborato PR_08;
- - riprese fotografiche a colori di tutti i fronti (in originale);
- - estremi del titolo abilitativo, ovvero, se trattasi di edificio di origini remote, documentazione sull'epoca di costruzione.
4. Previa verifica e valutazione delle istanze pervenute da parte dei propri organismi tecnici e consultivi, l'Amm./ne Comunale assume ogni determinazione in merito con apposita delibera del Consiglio Comunale senza che ciò costituisca variante allo strumento urbanistico.