Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 54 Misure di salvaguardia

Ai sensi dall’art. 12 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 103 della L.R. 65/2014, a far data dalla deliberazione consiliare di adozione del presente P.S., fino all’approvazione dello stesso e, comunque, per un periodo massimo di 3 anni dal provvedimento di adozione è sospesa ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il P.S. adottato.

Del pari, per il medesimo periodo, non sono ammessi interventi soggetti a SCIA e CILA in contrasto con il Piano Strutturale adottato.

A far data dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del presente Piano Strutturale e fino all’approvazione del Piano Operativo, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione del P.S., le disposizioni di cui alle presenti norme, unitamente alle prescrizioni dettate dal P.I.T./P.P.R. prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, generale e attuativa, ivi comprese le previsioni di Piani attuativi, comunque denominati, o PUC ancora non approvati e convenzionati.

In particolare è esclusa la realizzazione di interventi di nuova edificazione residenziale non agricola fuori dal perimetro del territorio urbanizzato.

Sono comunque escluse dall’applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai precedenti commi le specifiche ipotesi di cui al successivo articolo.

Art. 55 Disciplina transitoria

Sono comunque fatti salvi:

  • a) i Piani attuativi (comunque denominati) e i PUC, di iniziativa pubblica e privata, già approvati e convenzionati alla data di adozione del presente P.S., i quali possono trovare attuazione sino alla loro naturale scadenza, nonché la possibilità di varianti ai medesimi non incidenti sui parametri urbanistici di riferimento;
  • b) i Piani attuativi di iniziativa pubblica (comunque denominati) e i PUC di iniziativa pubblica, ricadenti nel perimetro del territorio urbanizzato, approvati alla data di adozione del presente Piano Strutturale, i quali possono trovare attuazione sino alla loro naturale scadenza, nonché la possibilità di varianti ai medesimi non incidenti sui parametri urbanistici di riferimento;
  • c) gli interventi edilizi previsti in atti di impegno/convenzionali e/o comunque atti amministrativi attributivi di diritti e facoltà al privato, comunque denominati, assunti anteriormente alla adozione del presente Piano Strutturale , i quali possono trovare attuazione sino alla loro naturale scadenza;
  • d) gli interventi edilizi già assentiti con titolo edilizio espresso, ovvero oggetto di rituale SCIA o CILA per i quali siano già stati avviati i relativi lavori, e le varianti in corso d’opera non essenziali ai medesimi;
  • e) i permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del presente Piano Strutturale nonché le SCIA e CILA compiutamente presentate e complete alla medesima data, qualora non comportino impegno di nuovo suolo o, comunque, nuova edificazione all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, e le varianti in corso d’opera non essenziali ai medesimi;
  • f) le previsioni di opere pubbliche/di pubblico interesse già previste e disciplinate dal vigente Regolamento urbanistico e ricadenti, ai sensi del presente P.S., all’interno del territorio urbanizzato ovvero, se ricadenti all’esterno del medesimo, solo qualora riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lett. a), b), d) della L.R. 65/2014.

Con riferimento alle fattispecie di cui sopra non trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo 54.

Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46