Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 38 Definizione delle aree a pericolosità per alluvioni di cui al DPGR 5/R del 2020

Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.P.G.R. n. 5/R del 30.01.2020 le individuazioni delle aree a pericolosità per alluvioni è effettuata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 24.07.2018 n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attua zione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”

Le pericolosità per alluvioni ai sensi del D.P.G.R. 5/R del 2020 corrispondono, quindi, a quelle della L.R. n. 41/2018 che sono definite nell’articolo seguente.

Art. 39 Definizione delle aree a pericolosità da alluvione di cui alla L.R. n. 41/2018

Ai sensi dell’art.2 “Definizioni” della L.R. n. 41 del 24.07.2018 si riportano le seguenti definizioni:

  • a. “scenario per alluvioni frequenti”: lo scenario di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a trenta anni;
  • b. “scenario per alluvioni poco frequenti”: lo scenario di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b). del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni;
  • c. “pericolosità da alluvione”: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato;
  • d. “aree a pericolosità per alluvioni frequenti”: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del d.lgs. 49/2010 come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata;
  • e. “aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti”: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del d.lgs. 49/2010 come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media;
  • f. “battente”: l’altezza della lama d’acqua in una determinata area associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti;
  • g. “gestione del rischio di alluvioni”: le azioni e le misure volte a ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche;
  • h. “magnitudo idraulica”: la combinazione del battente e della velocità della corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti:
  • - h1) “magnitudo idraulica moderata”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente uguale o inferiore a 0,3 metri;
  • - h2) “magnitudo idraulica severa”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente superiore a 0,3 metri e inferiore o uguale a 0,5 metri;
  • - h3) “magnitudo idraulica molto severa”: battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 1 metro. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battente superiore a 0,5 metri;
  • i) “rischio di alluvioni”: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche derivanti da tale evento;
  • l) “vulnerabilità”: la potenzialità dell’elemento esposto a subire danni per effetto dell’evento alluvionale;
  • m) “rischio medio R2”: definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1,commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180), come ilrischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;
  • n) “opere di sopraelevazione”: opere la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all’evento alluvionale, conseguendo la classe di rischio medio R2, mediante la realizzazione del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un relativo franco di sicurezza;
  • o) “opere idrauliche”: opere strutturali sui corsi d’acqua volte a evitare gli allagamenti o in alternativa a ridurre gli allagamenti conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata;
  • p) “interventi di difesa locale”: interventi di protezione finalizzati a limitare la vulnerabilità del singolo elemento esposto all’evento alluvionale.

Art. 40 Disciplina degli ambiti territoriali relativa alla pericolosità idraulica

Il PS disciplina gli ambiti territoriali soggetti a pericolosità idraulica nel rispetto delle norme per la prevenzione del rischio idraulico di cui alle vigenti disposizioni della Regione Toscana, con particolare riferimento al DPGR n. 5/R del 2020 e la L.R. 41/2018 e s.m.i.

La carta della Pericolosità Idraulica individua le aree a pericolosità idraulica in relazione a:

  • a) “scenario per alluvioni frequenti” e “scenario per alluvioni poco frequenti” di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e b), del d.lgs. 49/2010, individuati negli atti di pianificazione di bacino e definiti dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno rispettivamente non inferiore a trenta anni, e non inferiore a duecento anni.

Art. 41 Zonizzazioni di pericolosità per fattori idraulici

La zonizzazione di pericolosità idraulica deriva dai risultati dei modelli idrologici idraulici sviluppati a supporto del quadro conoscitivo del Piano Strutturale e ricomprendono:

Modello 1 – Fiume Bruna e affluenti (Torrente Fossa e Torrente Sovata);

Modelli 2 – Idrovore di Cernaia, Barbaruta, San Leopoldo, Casotto Venezia;

Modello 3 – Idrovora di Beccarello e relativi corsi d’acqua affluenti;

Modello 4 – Fosso/Canale San Rocco;

Modello 5 – Canale Allacciante Salica -Ombrone;

Modello 6 – Canale Allacciante degli Acquisti;

Modello 7 Fosso dei Molini.

L’implementazione dei modelli di cui al primo comma ha fornito, per ciascuno degli eventi considerati, i valori di massimo livello e portata in alveo per ciascuna sezione dei corsi d’acqua analizzati, ed i battenti e le velocità della corrente liquida nelle aree soggette ad allagamento. Per ogni tempo di ritorno sono stati quindi inviluppati i massimi battenti e le massime velocità nelle aree allagate. Dai risultati di queste operazioni derivano le carte dei battenti, come inviluppo delle durate per Tr 30 anni e Tr 200 anni, e le carte delle velocità delle acque di esondazione, come inviluppo delle durate per Tr 30 anni e Tr 200 anni e, quindi, la carta della magnitudo per Tr 200 anni.

Le classi di pericolosità discendono dai risultati degli studi di cui al primo comma e sono articolate secondo i disposti della L.R. n. 412018 in: - Aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3), che risultano allagabili per eventi con tempo di ritorno inferiore a 30 anni. - Aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P4), con aree allagabili per eventi con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni.

Art. 42 Definizione delle aree a pericolosità geologica

Il territorio comunale di Grosseto è stato suddiviso in classi di pericolosità geologica ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020. Le classi individuate sono le seguenti (punto C.1. dell’Allegato A del D.G.R. n.31 del 20/01/2020 “Direttive tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche”):

Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni franosi attivi e relative aree di evoluzione, ed aree in cui sono presenti intensi fenomeni geomorfologici attivi di tipo erosivo. Nel Comune di Grosseto la pericolosità geologica molto elevata (G.4) è stata assegnata, come da normativa vigente, alle frane attive, alle aree a franosità diffusa attive (settori Nord-Est e Sud-Est del territorio comunale) e al sinkhole del Bottegone. Per quanto riguarda le frane attive e localmente anche per le aree a franosità diffusa sono state assegnati dei buffer di sicurezza racchiudenti le possibili aree di influenza del processo geomorfologico in atto. In particolare, il buffer è stato definitivo, in prima analisi, su un valore di 20 m. Per l’area di sinkhole della zona del Bottegone che è stato definito su base LIDAR e fotointerpretazione è stato assegnato un buffer di pericolosità geologica molto elevata (G.4) di circa 50 m.

Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni franosi quiescenti e relative aree di evoluzione; aree con potenziale instabilità connessa a giacitura, ad acclività, a litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee e relativi processi di morfodinamica fluviale, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da fenomeni di soliflusso, fenomeni erosivi; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori a 15 gradi. Nel Comune di Grosseto la pericolosità geologica elevata (G.3) è stata assegnata, come da normativa vigente, alle frane quiescenti, alle scarpate d’erosione, alle aree soggetto ad intensi fenomeni erosivi (aree interessate da erosione superficiale diffusa), ai corpi detritici (depositi di versante e depositi eluvio-colluviali) poste su pendenze superiori a 15°, alle aree collinari con pendenze dei versanti superiori al 35%, ai sinkhole e alle doline che non presentano segni di attività recenti, alle aree paludose di costa e a alle aree interessate dalla presenza di terreni di riporto rilevanti. Ad alcune forme geomorfologiche sono state assegnati dei buffer di sicurezza racchiudenti le possibili aree di influenza del processo geomorfologico in atto. In particolare:

- scarpate d’erosione, falesie e litorali sabbiosi in erosione: buffer di 10 m

- frane quiescenti: buffer di 20 m

Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni geomorfologici inattivi; aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori a 15 gradi. Nel Comune di Grosseto la pericolosità geologica media (G.2) è assegnato ha tutte le porzioni territorio non interessati dalle classi G.3 e G.4 descritte sopra.

Il quadro delle pericolosità geologiche definite ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020 per il P.S. costituisce proposta di aggiornamento delle cartografie di pericolosità da frana del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

A seguito di parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale il P.S. recepisce le modifiche indicate dal Distretto allineando le proprie mappe di quadro conoscitivo alle cartografie di P.A.I. per i tematismi di interesse per il Distretto.

Art. 43 Disciplina degli ambiti territoriali relativa alla pericolosità geologica

I criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici sono normati al punto 3.2 dell’allegato A del D.P.R. n.31 del 20/01/2020 a cui si rimanda per i dettagli. Sono valide altresì le norme del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Bacini Regionali Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone facente capo all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale con particolare riferimento al Titolo III e agli articoli 13 e 14.

Si rimanda al P.O. per la definizione di dettaglio dei criteri di fattibilità per le aree di trasformazione oggetto di specifica scheda di fattibilità e per tutti gli altri interventi definiti dalla casistica comunale, nuovi o sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 44 Disciplina degli ambiti territoriali relativa alle problematiche idrogeologiche

I pozzi sono opere di captazione della risorsa idrogeologica a fini che possono variare da irriguo, termale, idropotabile, industriale, domestico o altro; sono rappresentati con apposito segno grafico alle Tavole G.05 e G.06. La qualità e tutela della risorsa acqua viene determinata in rapporto alla riduzione dei livelli di inquinamento, alla tutela degli acquiferi e dei prelievi in falda, e alla capacità di rigenerazione della risorsa anche nelle sue componenti e funzioni ecologiche. Si rimanda al Piano Operativo per la definizione del quadro delle norme da attuarsi per tutela della risorsa idrogeologica

Il Piano Strutturale recepisce e identifica i punti di captazione delle acque idropotabili individuando, ai sensi della normativa vigente le aree di salvaguardia e protezione della risorsa idrica che rivestono un ruolo strategico generale. Tali zone sono classificate come di “tutela assoluta” e “di rispetto” e sono disciplinate dall’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

-“zona di tutela assoluta”, compresa in un raggio di mt 10,0 dal punto di captazione, sarà recintata e sarà vietata ogni modifica dei terreni ad esclusione delle opere di presa con le relative infrastrutture di servizio. In presenza di specifici assetti idrogeologici è possibile adottare misure più restrittive;

- “zona di rispetto”, compresa in un raggio di mt 200,0 dal punto di captazione, dovrà essere tutelata tramite regole che evitino destinazioni d’uso che possano determinare forme di degrado o danno alla risorsa idrica.

Il Piano Strutturale recepisce e identifica i punti di captazione delle acque termali individuando, ai sensi della normativa vigente le aree di salvaguardia e protezione della risorsa termale che rivestono un ruolo strategico generale. Tali zone sono classificate come di “aree di concessione termale” e zone di “rispetto” e “di protezione ambientale” e disciplinate dalla L.R. 38/2004 e s.m.i.:

Oltre alla normativa regionale suddetta a cui si rimanda per i dettagli il P.S. recepisce come vincolistica di riferimento quanto riportato nei Decreti Dirigenziali regionali associati alle singole concessioni (Terme di Roselle, DDRT n.4068 del 14/07/1998, Concessione Poggetti Vecchi, DDRT n.2096 del 03/04/2008 e Concessione Villa Gaia, DDRT n.32352 del 19/03/2013).

Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46