Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 8 Beni Paesaggistici - Generalità

Il Piano Strutturale recepisce l’individuazione e le disposizioni per la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dettate dal P.I.T. / P.P.R. in riferimento agli specifici obiettivi di qualità, indirizzi, direttive, prescrizioni e prescrizioni d’uso dallo stesso individuati.

In particolare il Piano Strutturale assume dal P.I.T./P.P.R.:

  • a) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici, la loro delimitazione e rappresentazione;
  • b) gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni, per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio degli immobili ed aree di cui alla lett. a) e nelle relative componenti;
  • c) la ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica per legge, la loro delimitazione e rappresentazione;
  • d) gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni per la tutela e valorizzazione delle aree di cui alla lett. c);
  • e) l’applicazione delle direttive del P.I.T./P.P.R. in ordine all’identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale del patrimonio territoriale; dei valori paesaggistici della struttura antropica del patrimonio territoriale e delle ulteriori invarianti disciplinate dal P.I.T. / P.P.R.; delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo;
  • f) il recepimento delle direttive del P.I.T. / P.P.R. cui dare applicazione nel Piano Operativo e nei correlati atti di governo del territorio e piani di settore di competenza comunale ai fini della loro conformazione al P.I.T. / P.P.R., e in particolare le direttive relative agli immobili ed aree di cui alle lett. a) e c), con specifico riferimento agli interventi incidenti sulle strutture del paesaggio;
  • g) gli indirizzi, obiettivi di qualità e direttive relative alla scheda di ambito n. 18 “Maremma grossetana” del PIT-PPR;
  • h) gli obiettivi, direttive e prescrizioni della Scheda del Sistema Costiero n. 8-Litorale sabbioso dell’Ombrone del P.I.T./P.P.R.

La rappresentazione cartografica delle aree di cui all’art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice dei B.C. e del P. operata dal P.I.T. / P.P.R. e nella presente sede recepita, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ALL. 8B al P.I.T. / P.P.R., per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo.

In conformità al PIT/PPR, per la puntuale individuazione delle aree soggette a vincolo deve farsi riferimento ai parametri di cui all’Elaborato 7B del PIT/PPR.

Art. 9 Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico

Gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sono disciplinate dal Piano Paesaggistico Regionale, elaborato 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e 'Sezione 4' che contiene elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso.

Gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici presenti nel territorio comunale di Grosseto sono individuati in forza dei provvedimenti ministeriali di seguito riportati; le Schede dei vincoli, elaborato 3B del P.I.T./P.P.R., sono allegate alla presente Disciplina.

D.M. 27/03/1958 - G.U. 105 del 1958

Denominazione: Zona della pineta litoranea detta del Tombolo, sita nell’ambito del comune di Grosseto.

Motivazione: […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua folta pineta costituisce un quadro naturale di non comune bellezza e rappresenta un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale, godibile dalla via litoranea antica.

D.M. 18/04/1959, 22/05/1959, 23/05/1959 notificati ad personam

Denominazione: Sughereta di Rispescia.

Motivazione: […] …] l’immobile predetto ha notevole interesse pubblico perché costituisce una gradevole nota di verde di non comune bellezza anche per la rarità naturale della sughereta in questione.

D.M. 16/06/1962 - G.U. 239 del 1962

Denominazione: Zona dei Monti dell'Uccellina sita nel territorio del comune di Grosseto.

Motivazione: […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua fitta macchia nella quale abbondano rare e pregiate varietà della flora e della fauna mediterranea, con le sue balze a picco sul mare, con le sue insenature e le sue verdi pendici, offre una serie di quadri di grande bellezza naturale e altamente suggestivi aventi inoltre valore estetico tradizionale per gli antichi avanzi delle torri e delle abbazie che ancora si ergono sul crinale dei monti.

D.M. 03/07/1967 - G.U. 183 del 1967_3

Denominazione: Zona sita nel territorio del comune di Grosseto, costituita dalla pineta a monte della strada litoranea.

Motivazione: […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è una località di grande valore paesistico per la folta ed importante vegetazione mediterranea, facente parte della bellissima fascia costiera e costituente un quadro naturale e panoramico di non comune bellezza godibile dal percorso della strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia.

D.M. 28/07/1971 G.U. 210 del 1971

Denominazione: Zona di Roselle sita nel territorio del comune di Grosseto.

Motivazione: […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, costituita dalla collina ove sorge l’antico insediamento etrusco-romano, ricca di ruderi e ricoperta da una vegetazione tipica, crea un quadro naturale quanto mai suggestivo e, per la sua integrità, un complesso panoramico veramente eccezionale godibile da numerosi punti di vista e belvedere pubblici.

D.M. 07/02/1977 - G.U. 64 del 1977_1

Denominazione: Zona comprendente le colline Monteleoni ed il Convento della Nave, il Convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Grosseto.

Motivazione: […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché si tratta di un’ampia area avente caratteristiche di omogeneità ed integrità con insediamenti di varie epoche ben conservati, la stessa trova il suo momento di unità nelle omogeneità delle colture, nel mondo arboreo (specialmente boschi di sugheri misti ad essenze tipiche della macchia mediterranea) e nella inclusione di antichi centri storici con caratteristiche stilistiche comuni, che ben si inseriscono nell’ambiente circostante; la zona è godibile da molti punti di vista (rete viaria) e costituisce un paesaggio tipico dell’interno della Maremma e lo sfondo naturale della pianura grossetana.

D.M. 07/12/1973 - G.U. 36 del 1974

Denominazione: Zona di Alberese ai piedi dei Monti dell'Uccellina sita nel territorio del comune di Grosseto.

Motivazione: […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un comprensorio complementare ed indissolubile dalla stupenda catena montuosa dell’Uccellina e compare con essa nello stesso quadro panoramico, di una pianura ben coltivata, godibile dall’Aurelia, dalla ferrovia e dalla rete viaria della località. La pianura, in sé stessa, è caratterizzata anche da stupendi viali alberati con pini emergenti nel paesaggio e nell’ambiente, dando vita nell’insieme ad una tipica, piacevole fisionomia agricola del suolo meritevole di salvaguardia.

D.M. 22/02/1974 G.U. 287 del 1974

Denominazione: I tre isolotti delle Formiche, siti nel territorio del comune di Grosseto.

Motivazione: “ […] La zona predetta ha notevole interesse pubblico sia per i valori estetici e paesistici dei tre isolotti, denominati Formica grande, Formica piccola e Formica III, affioranti alla foce dell’Ombrone che fanno da contrappunto caratteristico al paesaggio costiero dell’Uccellina, visibili dalla costa e dall’alto, sia per la vegetazione in essi esistente. “

Art. 10 Aree soggette a tutela paesaggistica per legge: Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142 c.1, lett. a, Codice)

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 6 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

Nei territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia si perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni d’uso di cui alla Scheda del sistema costiero n. 8 - Litorale sabbioso dell’Ombrone allegata all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.TR. “Disciplina dei beni paesaggistici”.

Art. 11 Aree soggette a tutela paesaggistica per legge: Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice)

Ai sensi del punto 3.2 dell'Elaborato 7B del PIT/PPR “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice”, per laghi si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali, modificati e/o artificiali, compresi gli invasi artificiali, le acque di transizione (lagune, laghi salmastri e stagni costieri).

Sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri qualora sia definitivamente conclusa l’attività di coltivazione relativa all’intero sito di intervento e siano contemporaneamente verificate le ulteriori condizioni indicate nel punto 3.2 cit.

Ai fini della ricognizione dei laghi quali elementi generatori del vincolo, si intendono esclusi i laghi con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m, ad eccezione di quelli ricompresi nei SIR, e gli invasi artificiali realizzati per finalità produttive aziendali e agricole.

La definizione della linea di battigia per i laghi naturali e per gli invasi artificiali è contenuta nel punto 3 dell'Elaborato 7B cit.

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 7 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

Art. 12 Aree soggette a tutela paesaggistica per legge: Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Sono soggetti a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i fiumi, torrenti e corsi d’acqua del territorio comunale iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini ivi comprese le aree ricadenti in una fascia di 150 mt dai medesimi, così come definita dall’Elaborato 7B del PIT/PPR - “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice“, punto 4.

Sono esclusi i tratti dei corsi d’acqua individuati nella Deliberazione del Consiglio Regionale 11.03.1986, n. 95 (“Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini / legge 8 agosto 1985 n. 342, art. 1/quater; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi”).

La tutela paesaggistica delle fasce circostanti ai fiumi, torrenti e corsi d’acqua si estende per una profondità di 150 metri, da misurarsi secondo le modalità e parametri indicati dall’elaborato 7b del P.I.T. / P.P.R.

La tutela paesaggistica comprende l’intero corso d’acqua e non solo le fasce.

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 8 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

Art. 13 Aree soggette a tutela paesaggistica per legge: I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterne ai parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterne ai parchi.

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 11 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

Si richiama la disciplina del Piano del Parco Regionale della Maremma alla quale, in base al combinato disposto della L.R.65/2014, della L.R. 30/2015, del P.I.T./P.P.R., devono attenersi il Piano Strutturale, il Piano Operativo e qualunque altro piano, programma e progetto sia pubblico sia privato rispettandone la disciplina per le aree protette e le direttive per le aree contigue.

Per le aree protette la sezione pianificatoria del Piano Integrato per il Parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L. 394/1991.

Il Piano Strutturale indica al Piano Operativo l’obbligo di applicare le regole del Piano del Parco della Maremma per le aree protette oggetto del Piano del Parco medesimo e di definire regole applicative delle direttive dettate dal Piano del Parco medesimo per le aree contigue.

Art. 14 Aree soggette a tutela paesaggistica per legge: I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice), così come definiti all’Elaborato 7B del PIT/PPR - “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice”.

Fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 12 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

Art. 15 Le zone gravate da usi civici ( art.142. c.1, lett. h, Codice)

Nel territorio comunale di Grosseto sono presenti le seguenti zone gravate da usi civici (vedi Allegato G “Elenco certificato dei Comuni toscani in cui è accertata la presenza di usi civici con l'individuazione dei soggetti gestori”, PIT/PPR):

• Usi civici di Batignano - gestione: ASBUC di Batignano

• Usi civici di Montepescali- gestione: ASBUC di Montepescali

• Usi civici di Istia d’Ombrone - gestione: Amministrazione Comunale

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 13 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

La normativa di riferimento è la seguente:

• Legge n° 1766 del 16/6/1927

• Regolamento n° 332 del 26/2/1928

• Legge n° 1078 del 10/07/1930

• Legge regionale n. 27 del 23/05/2014 'Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico'

• Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 ''Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico')

Coerentemente con la legislazione vigente in materia, si deve perseguire l'obiettivo principale di garantire la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell’identità delle popolazioni, della loro storia e delle loro relazioni al fine di favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza a presidio del territorio stesso e a tutela del paesaggio.

Gli usi civici sono rappresentati negli elaborati QCP02-tavv. H1-H2-H3-H4, redatti per gli strumenti urbanistici previgenti e non modificati.

Art. 16 Zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m del Codice)

Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le zone di interesse archeologico caratterizzate da requisiti, compresenti e concorrenti, che derivano dalla presenza di beni archeologici - emergenti o sepolti - e dall’intrinseco legame che essi presentano con il paesaggio circostante, così da dar vita a un complesso inscindibile contraddistinto da una profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza.

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 15 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

Art. 17 Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004

Nel territorio del Comune di Grosseto sono presenti n° 359 “Beni Culturali” soggetti a vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, vincolati ai sensi dell’art. 10 e soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 21 dello stesso Codice.

L'elenco dei suddetti beni, allegato alla presente disciplina, è stato estratto dal sito “Vincoli in Rete” del Ministero della Cultura (MIC) ed ha valenza meramente indicativa e non esaustiva.

E’ pertanto sempre necessario verificare la presenza del vincolo presso la Soprintendenza competente, in particolare per i beni di età superiore a 70 anni di cui all'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio .

La localizzazione cartografica, ancorché con valenza meramente indicativa, potrà essere effettuata dal POC utilizzando i dati catastali disponibili sul sito del MIC e le individuazioni del Geoscopio RT.

Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46