Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 55 Disciplina transitoria

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Sono comunque fatti salvi:

  • a) i Piani attuativi (comunque denominati) e i PUC, di iniziativa pubblica e privata, già approvati e convenzionati alla data di adozione del presente P.S., i quali possono trovare attuazione sino alla loro naturale scadenza, nonché la possibilità di varianti ai medesimi non incidenti sui parametri urbanistici di riferimento;
  • b) i Piani attuativi di iniziativa pubblica (comunque denominati) e i PUC di iniziativa pubblica, ricadenti nel perimetro del territorio urbanizzato, approvati alla data di adozione del presente Piano Strutturale, i quali possono trovare attuazione sino alla loro naturale scadenza, nonché la possibilità di varianti ai medesimi non incidenti sui parametri urbanistici di riferimento;
  • c) gli interventi edilizi previsti in atti di impegno/convenzionali e/o comunque atti amministrativi attributivi di diritti e facoltà al privato, comunque denominati, assunti anteriormente alla adozione del presente Piano Strutturale , i quali possono trovare attuazione sino alla loro naturale scadenza;
  • d) gli interventi edilizi già assentiti con titolo edilizio espresso, ovvero oggetto di rituale SCIA o CILA per i quali siano già stati avviati i relativi lavori, e le varianti in corso d’opera non essenziali ai medesimi;
  • e) i permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del presente Piano Strutturale nonché le SCIA e CILA compiutamente presentate e complete alla medesima data, qualora non comportino impegno di nuovo suolo o, comunque, nuova edificazione all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, e le varianti in corso d’opera non essenziali ai medesimi;
  • f) le previsioni di opere pubbliche/di pubblico interesse già previste e disciplinate dal vigente Regolamento urbanistico e ricadenti, ai sensi del presente P.S., all’interno del territorio urbanizzato ovvero, se ricadenti all’esterno del medesimo, solo qualora riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lett. a), b), d) della L.R. 65/2014.

Con riferimento alle fattispecie di cui sopra non trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo 54.

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Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46