Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 54 Misure di salvaguardia

Ai sensi dall’art. 12 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 103 della L.R. 65/2014, a far data dalla deliberazione consiliare di adozione del presente P.S., fino all’approvazione dello stesso e, comunque, per un periodo massimo di 3 anni dal provvedimento di adozione è sospesa ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il P.S. adottato.

Del pari, per il medesimo periodo, non sono ammessi interventi soggetti a SCIA e CILA in contrasto con il Piano Strutturale adottato.

A far data dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del presente Piano Strutturale e fino all’approvazione del Piano Operativo, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione del P.S., le disposizioni di cui alle presenti norme, unitamente alle prescrizioni dettate dal P.I.T./P.P.R. prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, generale e attuativa, ivi comprese le previsioni di Piani attuativi, comunque denominati, o PUC ancora non approvati e convenzionati.

In particolare è esclusa la realizzazione di interventi di nuova edificazione residenziale non agricola fuori dal perimetro del territorio urbanizzato.

Sono comunque escluse dall’applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai precedenti commi le specifiche ipotesi di cui al successivo articolo.

Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46