Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 32 Territorio rurale

Il perimetro del territorio rurale definito dal Piano Strutturale sulla base di riferimenti cartografici e topografici a scala adeguata, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 64 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. e alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio, tiene conto dei caratteri costitutivi dell’Invariante II “I caratteri ecosistemici del paesaggio” e dell’Invariante strutturale IV “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, dei i contenuti della scheda d’Ambito n. 18 e di quelli dell’elaborato “I paesaggi rurali storici della Toscana” del P.I.T./P.P.R.

Il territorio rurale è caratterizzato dalla presenza prevalente delle attività agricole e forestali e delle attività connesse e/o integrate all’agricoltura.

Ai sensi dell'art. 64 della LR 65/2014 il territorio rurale è costituito da:

• aree agricole e forestali;

• nuclei rurali ai sensi dell'art. 65 della LR 65/2014, ovvero i nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale;

• aree ad elevato grado di naturalità;

• aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato (art. 64 comma 1 lett. d);

• ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, ai sensi dell'art. 66 della LR 65/2014, ovvero le aree ad elevato valore paesaggistico, il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto;

• gli ambiti periurbani ai sensi dell'art. 67 della LR 65/2014, ovvero le aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato.

Al fine di garantire e incrementare la qualità del territorio rurale il Piano Strutturale riconosce e promuove l’attività agricola come attività economico-produttiva, valorizza l’ambiente e il paesaggio rurale e persegue il contenimento del consumo di suolo agricolo, anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.

Il Piano Operativo dà attuazione alla disciplina per il territorio rurale tenendo conto dei seguenti obiettivi generali di qualità dettati dalle vigenti norme regionali:

• assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;

• consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell’attività agricola;

• mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;

• recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;

• assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d’insieme del territorio;

• assicurare la funzionalità ecosistemica del territorio rurale e la conservazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici legati prodotti dal territorio agricolo e forestale e dalle tradizionali attività agro-silvo-pastorali.

Il Piano Strutturale demanda alla disciplina del territorio rurale definita dal Piano Operativo il recepimento degli obiettivi e delle prescrizioni indicate dal Piano Strutturale.

Il Piano Operativo individuerà anche tutte le aree occupate da attività esistenti nel territorio rurale che non si configurano come territorio urbanizzato ma che ospitano funzioni non agricole ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera d) della L.R. 65/2014 quali ad esempio i campeggi e le aree sosta camper.

Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46