Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 22 Definizione delle Invarianti strutturali

Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti strutturali e identitarie qualificative del patrimonio territoriale.

In conformità con i contenuti statutari del P.I.T. / P.P.R., il Piano Strutturale individua le invarianti strutturali del territorio comunale di seguito elencate:

  • a) Invariante strutturale I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”;
  • b) Invariante strutturale II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”;
  • c) Invariante strutturale III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”;
  • d) Invariante strutturale IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”.

Dall’individuazione delle invarianti strutturali di cui sopra e dal riconoscimento dei relativi caratteri e principi generativi, nonché dall’applicazione delle direttive per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici dettate dal P.I.T. / P.P.R., sono desunte le regole statutarie di riferimento per definire le condizioni di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale al fine di assicurare la persistenza degli elementi valoriali che lo qualificano, nonché le azioni necessarie per mitigare o superare le criticità in atto o potenziali.

Le Invarianti Strutturali sono componenti identitarie soggette a tutela ossia ad azioni di conservazione o trasformazione affinché siano mantenute, ripristinate o migliorate le qualità funzionali o percettive.

Le caratteristiche quantitative o qualitative delle invarianti sono la concretizzazione delle prestazioni che le risorse possono garantire e quindi offrire come beneficio, pertanto esse sono le condizioni per l’ammissibilità delle azioni strategiche e la loro trasformazione in interventi normati dal Piano Operativo.

Le invarianti sono assoggettabili a interventi di:

  • - conservazione, laddove se ne debba assicurare la permanenza nello stato censito dal quadro conoscitivo, sono pertanto ammissibili solo a interventi finalizzati alla tutela dell’invariante;
  • - miglioramento o ripristino, laddove si persegua la piena efficienza delle prestazioni attribuite all’invariante, sono pertanto ammissibili interventi anche di trasformazione purché mirati alla ripresa di funzionalità dell’invariante e alla riduzione del rischio,
  • - valorizzazione, laddove si voglia non solo restituire efficienza alle prestazioni dell’invariante, ma rendere le stesse funzionali a uno o più obiettivi strategici. Sono pertanto ammissibili interventi di trasformazione, diretti o indiretti sulla invariante, purché essa non sia lesa nei sui caratteri identitari.

Il Piano Operativo prescriverà le norme da applicare in ogni intervento di trasformazione del territorio per garantire i livelli di qualità delle invarianti strutturali.

Il Piano Operativo potrà integrare i contenuti degli elaborati cartografici in funzione degli approfondimenti conoscitivi eventualmente svolti e potranno essere apportate modifiche e correzioni alle rappresentazioni del Piano Strutturale, ferma restando la disciplina corrispondente senza che ciò comporti variante Piano Strutturale medesimo.

Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46