Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 13 Aree soggette a tutela paesaggistica per legge: I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterne ai parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

Sono soggette a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterne ai parchi.

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 11 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

Si richiama la disciplina del Piano del Parco Regionale della Maremma alla quale, in base al combinato disposto della L.R.65/2014, della L.R. 30/2015, del P.I.T./P.P.R., devono attenersi il Piano Strutturale, il Piano Operativo e qualunque altro piano, programma e progetto sia pubblico sia privato rispettandone la disciplina per le aree protette e le direttive per le aree contigue.

Per le aree protette la sezione pianificatoria del Piano Integrato per il Parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L. 394/1991.

Il Piano Strutturale indica al Piano Operativo l’obbligo di applicare le regole del Piano del Parco della Maremma per le aree protette oggetto del Piano del Parco medesimo e di definire regole applicative delle direttive dettate dal Piano del Parco medesimo per le aree contigue.

Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46