Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 12 Aree soggette a tutela paesaggistica per legge: Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Sono soggetti a tutela paesaggistica per legge, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i fiumi, torrenti e corsi d’acqua del territorio comunale iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini ivi comprese le aree ricadenti in una fascia di 150 mt dai medesimi, così come definita dall’Elaborato 7B del PIT/PPR - “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice“, punto 4.

Sono esclusi i tratti dei corsi d’acqua individuati nella Deliberazione del Consiglio Regionale 11.03.1986, n. 95 (“Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini / legge 8 agosto 1985 n. 342, art. 1/quater; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi”).

La tutela paesaggistica delle fasce circostanti ai fiumi, torrenti e corsi d’acqua si estende per una profondità di 150 metri, da misurarsi secondo le modalità e parametri indicati dall’elaborato 7b del P.I.T. / P.P.R.

La tutela paesaggistica comprende l’intero corso d’acqua e non solo le fasce.

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 8 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46