Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 11 Aree soggette a tutela paesaggistica per legge: Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice)

Ai sensi del punto 3.2 dell'Elaborato 7B del PIT/PPR “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice”, per laghi si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi a carattere permanente, naturali, modificati e/o artificiali, compresi gli invasi artificiali, le acque di transizione (lagune, laghi salmastri e stagni costieri).

Sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri qualora sia definitivamente conclusa l’attività di coltivazione relativa all’intero sito di intervento e siano contemporaneamente verificate le ulteriori condizioni indicate nel punto 3.2 cit.

Ai fini della ricognizione dei laghi quali elementi generatori del vincolo, si intendono esclusi i laghi con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m, ad eccezione di quelli ricompresi nei SIR, e gli invasi artificiali realizzati per finalità produttive aziendali e agricole.

La definizione della linea di battigia per i laghi naturali e per gli invasi artificiali è contenuta nel punto 3 dell'Elaborato 7B cit.

La Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all’Elaborato 8B del P.I.T./P.P.R. contiene all’art. 7 la definizione degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni per le aree di cui al presente articolo.

Ultimo aggiornamento 19.10.2023 - 08:46