Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 28 Classe c3b

1. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti per i quali il P.O. indica la classe c3b, posti esclusivamente negli ambiti urbanizzati, oltre alle addizioni volumetriche in aderenza e in sopraelevazione dell'edificio esistente, previste per le classi c2b e c3a, è consentita la sostituzione edilizia nel lotto fondiario senza obblighi di sedime. Per tali edifici sono sempre consentiti, in aggiunta, anche gli interventi pertinenziali come definiti dalle presenti Norme.

2. In alternativa agli ampliamenti già previsti per la classe c2b, e non cumulabili con quelli, sono consentiti gli interventi di sostituzione edilizia di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale comportanti l'incremento della SE fino ad un massimo del 35% di quella originaria riferita all'edificio principale, purché siano garantite le stesse prestazioni e caratteristiche richieste per classe c3a, senza il vincolo di mantenimento del sedime per il 50%.

L'altezza massima (Hmax) del nuovo edificio è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Agli ampliamenti ottenibili mediante interventi di addizione volumetrica o, in alternativa, con interventi di sostituzione edilizia, si possono sommare gli interventi pertinenziali, come definiti al comma 4 dell'art. 26, per realizzare nuovi volumi accessori fino al massimo del 20% del volume fuori terra dell'edificio principale e senza il limite dei 50 mq.

3. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi è ammesso l'incremento della SE entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 60%, anche con addizione volumetrica (senza demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia), con un'altezza massima (Hmax) di 10,50 ml.

Nel caso di incremento della SE superiore al 20% di quella esistente dovranno essere garantiti:

  • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, con almeno una classe superiore a quelle obbligatorie per legge;
  • - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52