Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 27 Classe c3a

1. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti per i quali il P.O. indica la classe c3a, in aggiunta a quanto previsto dalla classe c2b, sono consentiti gli interventi volti a sostituire gli edifici esistenti, purché il nuovo edificio mantenga in parte lo stesso sedime.

2. In alternativa agli ampliamenti già previsti per la classe c2b, e non cumulabili con quelli, sono consentiti gli interventi di sostituzione edilizia di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, comportanti l'incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) fino ad un massimo del 35% di quella originaria riferita all'edificio principale, purché sia garantito:

  • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da raggiungere prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge;
  • - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
  • - il mantenimento di almeno il 50% del sedime dell'edificio preesistente.

L'altezza massima (Hmax) del nuovo edificio derivato da interventi di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

3. La classe c3a consente inoltre, nel caso di edifici a destinazione residenziale, i seguenti interventi che comportano la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,50 ml., esclusivamente per raggiungere l'altezza minima utile (HU) consentita del piano sottotetto pari a:

  • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
  • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio.

4. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività commerciali al dettaglio, ad attività direzionali e di servizio e per artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici o con destinazione d'uso mista (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza) è ammesso l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica senza demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia, con un'altezza massima (Hmax) di 8 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52