Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 26 Classe c2b

1. Gli interventi previsti per la classe c2b sono quelli di adeguamento degli edifici esistenti che comportano la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari e che possono comportare anche modifiche dei caratteri architettonici e decorativi e dei sistemi strutturali, oltre che l'ampliamento dell'edificio esistente.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c2a, la classe c2b può comportare:

  • - consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale e fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio, anche con conseguente incremento delle superfici edificate (o edificabili) - SE, compreso quelle eventualmente realizzabili in relazione all'aumento del numero dei solai;
  • - le modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, con opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle esistenti; sono altresì consentiti i maggiori spessori al pacchetto di copertura ai fini del risparmio energetico;
  • - la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;
  • - le modifiche dei prospetti compresa la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime;
  • - la realizzazione di verande, attraverso la chiusura con infissi di balconi esistenti;
  • - l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici; negli edifici con copertura a falda inclinata oltre alla totale integrazione architettonica - sempre preferibile laddove possibile -, i pannelli dovranno essere semiintegrati, ovvero collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; nel caso di coperture piane, i pannelli potranno essere installati anche inclinati, purché non si determini un profilo che sporga di oltre 30 cm. dal profilo dell'edificio e arretrati in modo tale da non renderli visibili dalla pubblica via; più in particolare per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti di valore, la non percettibilità degli impianti da quegli stessi spazi dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica, effettuata con riprese da più angolazioni ed attestata da opportune simulazioni grafiche e fotomontaggi;
  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, per i quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; tale intervento può comportare anche l'incremento delle superfici edificate (o edificabili) - SE, compreso quelle eventualmente realizzabili in relazione all'aumento del numero dei solai e deve essere anche finalizzato al risparmio energetico e all'applicazione dei criteri di edilizia sostenibile e al complessivo miglioramento della qualità architettonica dell'organismo edilizio.

3. Nei soli edifici ad uso residenziale, sia nel territorio urbanizzato che rurale, sono comunque ammessi - una volta soltanto - ampliamenti volumetrici fino a 25 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo e col mantenimento di almeno il 25% della superficie fondiaria permeabile. Tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di ampliamento e il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui. Gli ampliamenti devono uniformarsi alle caratteristiche del contesto di appartenenza e pertanto:

  • - per gli edifici posti nel territorio rurale, le addizioni potranno riferirsi agli organismi tradizionali o tipicizzati, oppure proporre un linguaggio contemporaneo, con materiali innovativi che sappiano integrarsi in quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza con il contesto rurale, finalizzando l'intervento a riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità;
  • - per gli edifici posti all'interno del territorio urbanizzato, mantenere un'adeguata omogeneità rispetto alla posizione ed agli allineamenti delle costruzioni all'interno del lotto in relazione con il tessuto esistente; gli interventi dovranno porre attenzione alla relazione con la viabilità, nei sistemi di recinzione e nella sistemazione delle pertinenze; più in particolare, nel caso di edifici in linea dovranno essere assentiti dal condominio, mentre per le schiere dovranno comunque riferirsi ad un progetto unitario, coordinato tra le diverse proprietà.

L'altezza massima (Hmax) di tali addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Negli interventi di ampliamento devono essere utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge.

4. Per la classe c2b, in alternativa alle addizioni di cui al precedente comma, è consentita la realizzazione di interventi pertinenziali; gli interventi pertinenziali realizzati in applicazione del presente PO consentono la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo fino al 20% del volume totale fuori terra dell'edificio principale e comunque fino ad un massimo di 50 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) e altezza massima 2,40 ml.. Nel computo del 20% di volume aggiuntivo è compresa anche la volumetria derivata dalla demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; gli interventi pertinenziali, che mantengono la destinazione d'uso accessoria, tanto che non possono avere un utilizzo separato e indipendente, comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale. Non è pertanto consentito il mutamento di destinazione d'uso diverso da quello accessorio agli interventi pertinenziali realizzati in applicazione del presente piano.

Gli interventi pertinenziali devono avere forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta ed essere compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio o dell'unità immobiliare principale di riferimento. Per la loro realizzazione dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione visivamente poco esposta, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52