Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 15 Attività direzionali e di servizio

1. La destinazione d'uso per attività direzionali e di servizio (D) comprende le attività direzionali (sedi di enti e società pubblici e privati, parchi scientifici e tecnologici, ecc.), le attività di servizio alle imprese e alle persone (studi professionali, centri di ricerca, agenzie, sportelli, ecc.) e le strutture specializzate per servizi privati (cliniche, scuole e centri di formazione, centri sportivi, ricreativi, culturali, ecc.), che ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni il PO articola in:

  • - Du · uffici privati in genere, agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; agenzie immobiliari, di viaggi, di pulizia, di servizi postali, autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi di autotrasporto di merci e di persone, pro-loco, uffici per il lavoro, informa giovani, box office, ecc.; servizi privati di interesse sociale e culturale, servizi sociali, culturali e sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive a carattere privato; studi e servizi professionali e altre forme assimilabili (poliambulatori, ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi medica, centri fisioterapici, istituti di bellezza), compresi studi di coworking professionali;
  • - Dr · servizi ricreativi e per la cura fisica e centri fitness, centri benessere e palestre private e per la pratica sportiva, piscine, i servizi per lo spettacolo, il turismo e lo svago in genere, scuole di danza, sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse, sale spettacolo, cinema e multiplex;
  • - Ds · servizi di assistenza a carattere privato (cliniche private, case di riposo, case di cura, residenze protette);
  • - Dt · servizi di ospitalità temporanea diverse dalle attività ricettive, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotate di servizi a comune e foresterie a servizio di altre attività;
  • - Dp · servizi di autorimesse e parcheggi privati.

2. Comprende inoltre gli usi riportati al successivo art. 17 quando non si tratti di attrezzature pubbliche o di uso pubblico e quando non si rientri nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52