Art. 10 Residenziale
1. La destinazione d'uso residenziale (R) comprende:
- - Ra · le abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio, cohousing, ecc.);
- - Rs · le residenze speciali, quali abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o persone con disabilità con destinazione vincolata per convenzione, alloggi volano, foresterie costituenti unità immobiliari autonome.
2. Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.