Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 9 Mutamento della destinazione d'uso

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie principali, che poi verranno articolate al loro interno nei successivi articoli:

  • - residenziale (R),
  • - attività industriali ed artigianali (I),
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi (G),
  • - attività commerciali al dettaglio (C),
  • - attività turistico-ricettive (T),
  • - attività direzionali e di servizio (D),
  • - attività agricole (A),
  • - attrezzature di servizio pubbliche (S).

Oltre alle categorie funzionali principali della LR 65/2014, il Piano Operativo individua e distingue la categoria "s) attrezzature di servizio pubbliche", ovvero gli immobili e i servizi che costituiscono standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/1968 per i quali elenca le corrispondenti sottocategorie al successivo art. 17.

Nelle destinazioni d'uso sopra indicate debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie) strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e pertanto gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.

2. In generale, quando non diversamente specificato, il passaggio dall'una all'altra attività all'interno dell'articolazione di ciascuna destinazione d'uso principale è sempre consentito, mentre sono considerati mutamenti rilevanti della destinazione d'uso e quindi soggetti alle specifiche prescrizioni delle presenti Norme, i passaggi dall'una all'altra delle categorie principali di cui al comma 1, con le seguenti eccezioni:

  1. a) nei tessuti della città antica (U1) e nei borghi e negli addensamenti lineari (U2), le attività artigianali di servizio di cui alla sottocategoria Is e le attività direzionali e di servizio di cui alla sottocategoria Du sono assimilabili alle attività commerciali al dettaglio di tipo c1 e c2;
  2. b) nelle aree specializzate per la produzione (U4) sono assimilate le due categorie industriale e artigianale e commerciale all'ingrosso e depositi.

3. Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le destinazioni d'uso principali, con esemplificate alcune loro articolazioni, che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia.

4. Nelle Tavole del P.O. sono individuati attraverso apposito simbolo e numero identificativo i siti interessati da procedimento di bonifica per i quali, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica, sono imposti specifici vincoli e limitazioni d'uso.

  • - 1. ex PV carburanti Tamoil 4411 in via IV Novembre a Greve in Chianti (individuazione catastale f. 115, p. 321, 263, 303, 330): non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione di una nuova analisi di rischio.
Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52