Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Titolo II Patrimonio e identità territoriale

Art. 5 Le invarianti strutturali del PIT/PPR

1. Le invarianti strutturali, così come definite all'art. 5 della L.R. 65/2014, sono articolate dal PIT/PPR in riferimento alle componenti del patrimonio territoriale e sono così identificate:

  • - i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici;
  • - i caratteri ecosistemici del paesaggio;
  • - il carattere policentrico e reticolare die sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali;
  • - i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali.

2. Il PS di Greve in Chianti ha verificato e specificato ad una scala di maggior dettaglio le rappresentazioni effettuate negli elaborati del PIT/PPR, tenendo come riferimento tecnico-operativo gli "Abachi delle Invarianti" lì contenuti.

3. Il Piano Operativo e i successivi atti di governo del territorio dovranno recepire gli obiettivi generali indicati per ciascuna invariante strutturale negli artt. 7, 8, 9 e 11 della Disciplina di Piano del PIT/PPR.

Art. 6 Le invarianti strutturali del PTC di Firenze

1. Il PTC della Provincia di Firenze riconosce le seguenti invarianti strutturali:

  1. a) le aree sensibili di fondovalle;
  2. b) i territori connotati ad alta naturalità e quelli comunque da destinarsi prioritariamente all'istituzione di aree protette, compresi gli ambiti di reperimento;
  3. c) le aree fragili;
  4. d) le aree di protezione storico ambientale;
  5. e) geotopi e biotopi.

2. Il Piano Operativo dovrà predisporre specifiche norme di tutela riferite alle suddette invarianti strutturali, al fine della loro tutela e conservazione, in coerenza con quanto disposto dal PTC di Firenze.

Art. 7 Le componenti del patrimonio territoriale

1. Le componenti del patrimonio territoriale sono individuate dal PS nella Tav. P02, con riferimento agli elementi del territorio comunale che presentano peculiari caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, storiche, artistiche e funzionali, che con le loro relazioni costituiscono la base per il riconoscimento dell'identità territoriale e di cui si deve garantire la riproduzione nel tempo, per le generazioni presenti e future. L'integrità del patrimonio territoriale è data dalla relazione tra le componenti ed il contesto nel quale sono collocate.

2. Il patrimonio territoriale comprende i beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 2 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), individuati dal PS nella Tav. P01.

3. Ai fini del mantenimento e miglioramento dei caratteri peculiari del territorio, per gli elementi e parti di territorio che costituiscono il patrimonio territoriale ai successivi articoli si definiscono le principali caratteristiche e le relazioni funzionali e si specificano le regole relative all'uso e le prescrizioni che saranno di riferimento per i piani di settore e per le azioni di governo e che il Piano Operativo provvederà a sviluppare mediante specifiche discipline, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile.

Art. 8 Il reticolo idrografico superficiale

1. Il reticolo idrografico superficiale rappresenta, per la sua funzione biologica essenziale per la vita e per i valori paesaggistici e naturalistici, una delle risorse principali del territorio. Il reticolo idrografico è anche un elemento di continuità e di collegamento dei diversi ambienti del territorio ed è pertanto il riferimento per le politiche di conservazione ed il recupero dell'equilibrio territoriale. Esso comprende fiumi, torrenti, rii, canali ed i loro elementi costitutivi, gli alvei, gli argini, le briglie, le formazioni ripariali, le opere di regimazione idraulica.

2. Obiettivo del PS è il recupero della naturalità dei corsi d'acqua, l'eliminazione del degrado e delle criticità, il miglioramento del regime idraulico, della qualità biologica del reticolo idrografico e della fruizione pubblica delle sponde.

3. Direttive per la sua tutela sono:

  • - l'incentivazione e la promozione di forme e tecniche di agricoltura ecocompatibile e il rilascio di fasce non coltivate in prossimità dei corsi d'acqua, o la formazione di fasce tampone;
  • - la verifica dello stato di efficienza della rete fognaria e degli impianti di depurazione esistenti e il progressivo miglioramento della tenuta idraulica.

4. Nello specifico caso dei corsi d'acqua e dei corpi idrici, per i quali la legge istituisce una fascia di rispetto e tutela assoluta di 10 metri su entrambe le sponde (art. 96, R.D. 523/1904), il reticolo idrografico di riferimento è stato aggiornato con quello approvato dalla Regione Toscana con DCRT 101/2016. Per tale reticolo le azioni di mantenimento comportano interventi mirati alla tutela degli acquiferi ed al miglioramento della qualità delle acque, per i quali è opportuno:

  • - mantenere e migliorare la funzionalità del reticolo idraulico principale e secondario e le sistemazioni idraulico agrarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche e superficiali;
  • - migliorare le capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi atti a conservare o ripristinare le caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi ripariali;
  • - mantenere e rafforzare i corridoi biologici dei sistemi connettivi e di tutti gli elementi costitutivi della rete ecologica fluviale, legata al reticolo superficiale anche minore;
  • - incentivare e promuovere forme e tecniche di agricoltura ecocompatibile e l'istituzione di fasce non coltivate in prossimità dei corsi d'acqua o la formazione di fasce tampone, compatibilmente con la conservazione e il ripristino della vegetazione ripariale.

5. La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dell'ecosistema dell'ambito ripariale, serve ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse. In tali aree sono da incentivare:

  1. a. il diradamento e il taglio della vegetazione arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  2. b. la ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  3. c. il taglio degli individui senescenti e deperienti, secondo le norme previste dalla legge e a condizione di favorire lo sviluppo dei soggetti rilasciati o impiantarne di nuovi di specie idonee;
  4. d. gli interventi di pulizia e mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti a corsi d'acqua pubblici e privati, per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi stradali, che prevedano almeno la ripulitura degli alvei, la regimazione delle acque di sgrondo dei campi, arature del terreno mantenendo inerbita una fascia di rispetto.

Art. 9 Gli elementi di naturalità a carattere diffuso

1. Gli elementi di naturalità a carattere diffuso ed il sistema delle connessioni ecologiche presenti sul territorio garantiscono il mantenimento delle prestazioni ambientali e la riproduzione dei processi ecologico-naturali. Svolge per questi aspetti un ruolo particolare il SIC ZCS dei Monti del Chianti (IT 5180002) che rappresenta un nodo della Rete Natura 2000.

2. Obiettivo del PS è il mantenimento ed il rafforzamento del ruolo assolto dagli elementi di cui al precedente comma. Il PS riconosce, nel territorio caratterizzato dall'alternanza tra diversi ecosistemi e aree urbane, il ruolo ecologico per il mantenimento delle prestazioni ambientali ai seguenti elementi:

  • - le sorgenti e i pozzi
  • - i geotopi
  • - le zone di fondovalle quali elementi di connessione fra le diverse parti del territorio
  • - i corridoi ripariali, con la vegetazione ripariale e le fasce boscate
  • - i biotopi
  • - il SIC ZSC Monti del Chianti
  • - i boschi, che comprendono i nodi forestali primari e secondari e le matrici forestali di connessione
  • - i boschetti e gli alberi isolati o a piccoli gruppi con particolari funzioni ecologiche
  • - gli alberi monumentali e gli alberi isolati di pregio
  • - le siepi e filari alberati
  • - gli agroecosistemi più integri che compongono i nodi e la matrice agroecosistemica (seminativi con aree naturali, seminativi arborati, oliveti a maglia articolata, oliveti specializzati, promiscuo vite e olivo, prati pascolo)
  • - le zone tartufigene.

3. Direttiva per il PO è quella di garantire il mantenimento in tutto il territorio comunale di un mosaico paesaggistico ben differenziato, in modo da massimizzare il ruolo degli elementi di naturalità, per i quali dovranno essere promosse diverse modalità di gestione. La loro eliminazione non sarà ammissibile se non per indispensabili e comprovati motivi e dovrà essere comunque condizionata ad interventi compensativi.

In particolare si deve garantire:

  • - la conservazione delle praterie aride (habitat prioritari) e delle specie che le caratterizzano nel SIC ZSC Monti del Chianti;
  • - la conservazione e il progressivo incremento degli elementi che accrescono l'eterogeneità del mosaico ambientale e che sostengono gran parte delle specie d'importanza conservazionistica;
  • - la tutela degli alberi monumentali e degli alberi isolati di pregio, gli alberi in filare lungo le strade e le altre alberature di pregio paesistico.

4. I prati pascolo, ancora attivi o abbandonati, risultano presenti nella Valle di Cintoia, sul Monte Domini, presso Lucolena (alta Valle del Borro del Cesto). Il PO potrà altresì individuare i casi in cui dovranno essere limitate o vietate le opere di riforestazione dei terreni abbandonati.

Art. 10 Sistemazioni idraulico agrarie tradizionali

1. Il PS riconosce quali emergenze del paesaggio agrario da tutelare le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali. Tali emergenze sono spesso identificate con le coltivazioni dell'olivo e del promiscuo, i seminativi o vigneti che presentano significativa presenza di arborati e le aree con "presidi di versante", dove sono visibili e comunque conservati terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie di valore storico e tradizionale.

2. Obiettivo del PS è la massima tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali e della vegetazione non colturale associata ai coltivi. Le sistemazioni agrarie tradizionali sono elementi territoriali che oltre a svolgere una funzione agricola e produttiva assumono rilevanza sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello della difesa del suolo, per il contributo sostanziale che apportano nella regolazione degli equilibri ecologici-ambientali, alla stabilità dei suoli e alla difesa dai processi di erosione, alla regimazione delle acque, all'aumento della biodiversità.

3. Direttiva per il PO è la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali e soprattutto il mantenimento delle prestazioni ad esse associate, che devono essere garantite da tutti gli interventi, pubblici e privati, che inducano trasformazione del suolo, ivi compresi quelli di tipo agricolo, anche in assenza di edificazione.

4. Non è ammessa l'alterazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti o dei muri in pietrame.

Art. 11 Il sistema insediativo policentrico comunale - territorio urbanizzato

1. Il sistema degli insediamenti del Comune di Greve in Chianti è costituito da una rete di centri e nuclei di fondovalle e collinari, che strutturano complesse relazioni territoriali, aventi ciascuna una peculiare qualità ambientale e storico-paesaggistica.

2. Il PS riconosce nel ruolo assunto dai diversi centri la funzione di mantenimento dell'equilibrio insediativo, per garantire agli abitanti un'elevata qualità dell'ambiente di vita e di lavoro ed efficienti dotazioni urbane e territoriali e per questo individua i tre livelli su cui si struttura il sistema insediativo:

  • - il centro capoluogo di Greve che, per lo sviluppo storico ed in relazione al numero di abitanti, presenta tessuti urbani complessi e articolati, sia sotto il profilo morfologico che funzionale, comprendenti anche servizi pubblici e privati riferiti ad ambiti superiori al centro stesso;
  • - le frazioni, che costituiscono i capisaldi della rete insediativa e che hanno comunque sviluppato dotazioni urbane e peculiari caratteri urbanistici;
  • - i nuclei rurali, che costituiscono la trama insediativa che si pone tra il livello delle frazioni e quello delle case sparse; nei nuclei rurali, a causa della limitata consistenza demografica e della scarsa dotazione di servizi, non sono riscontrabili connotati propriamente urbani.

3. Direttive per il Piano Operativo riferite ai tre livelli individuati sono:

  • - nell'ambito del capoluogo dovrà essere favorito il riequilibrio generale delle funzioni, cercando prioritariamente di arricchire la dotazione e la qualità dello spazio pubblico, promuovere il recupero del patrimonio edilizio storico, assicurando un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e le altre funzioni coerenti con il contesto;
  • - per le frazioni dovrà essere favorita la valorizzazione delle identità ed il mantenimento della qualità urbanistica, architettonica e documentaria;
  • - per i nuclei rurali, allo scopo di salvaguardarne le specifiche identità, il PS favorisce forme di recupero e di utilizzo degli edifici esistenti e quindi il mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli spazi e degli edifici legati alle attività agricole originarie e la loro eventuale riconversione prevalentemente a residenza, insieme ad adeguate misure di tutela che assicurino il mantenimento delle relazioni figurative storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo circostante.

Il PO dovrà inoltre perseguire strategie di sviluppo coerenti rispetto alle direttive di cui alla disciplina d'uso della Scheda di Paesaggio n. 10 - Chianti del PIT con valore di Piano Paesaggistico Regionale.

4. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri e le frazioni per i quali il Piano Strutturale riconosce i seguenti morfotipi, così come individuati nelle TAV. QC8 (terza invariante):

Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista

  • - T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati;
  • - T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali;
  • - T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata;
  • - T.R.5. Tessuto pavillonnaire;
  • - T.R.6. Tessuto a tipologie miste;
  • - T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine;

Tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista - frange periurbane e città diffusa

  • - T.R.8 Tessuto lineare;

Tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista

  • - T.R.11. Campagna urbanizzata;
  • - T.R.12 Piccoli agglomerati isolati extraurbani;

Tessuti della città produttiva e specialistica;

  • - T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare;
  • - T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali.

Per ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee devono essere osservati gli obiettivi specifici definiti negli "abachi delle invarianti strutturali" del PIT/PPR per la terza invariante.

5. Il PS, al fine di salvaguardare il margine urbano e la percezione del sistema degli insediamenti, nella Tav. P02, all'interno del territorio urbanizzato, di cui al precedente comma, individua le "aree di tutela del margine urbano", per le quali non sono consentite nuove costruzioni.

Art. 12 L'edilizia rurale storica

1. L'edilizia rurale storica di tipologia tradizionale, costituita dagli edifici legati all'agricoltura, è da considerare un valore peculiare, fondamentale per il riconoscimento degli assetti del territorio rurale, quanto dell'evoluzione urbana degli insediamenti del Comune di Greve in Chianti.

2. Obiettivo del PS è quello di tutelare, riqualificare e valorizzare l'edilizia rurale storica.

3. Direttive per il PO per quanto riguarda gli edifici rurali storici di tipologia tradizionale sono:

  • - perseguire la tutela e il ripristino dei caratteri tipo-morfologici originali e delle qualità estetiche e materiche dell'edilizia di valore storico-architettonico e storico-testimoniale e degli spazi aperti che ne costituiscono l'intorno, privilegiando negli interventi di recupero il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali;
  • - specificare e dettagliare gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili, sulla base della compatibilità tra tipo edilizio e modalità di riuso, per assicurare il rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti, rilevando anche le forme di degrado tipologico esistenti, gli eventuali manufatti incongrui, le forme di alterazione e di degrado fisico e ambientale da risanare;
  • - disciplinare le modalità per la realizzazione di eventuali opere esterne o le trasformazioni relative all'area di pertinenza definita in quella sede, per assicurare il corretto inserimento nell'intorno figurativo e paesaggistico, coerentemente alla classificazione di valore architettonico e documentale svolta.

4. Il PO dovrà svolgere adeguate analisi del patrimonio edilizio costituito dall'edilizia rurale storica, accertandone lo stato di conservazione e di integrità, al fine di giungere ad una classificazione del valore del patrimonio architettonico diffuso.

Art. 13 Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, in quanto individuati in relazione al valore intrinseco della struttura edilizia, in rapporto al paesaggio circostante, alla loro localizzazione più o meno aperta alle visuali esterne, sono aree sottoposte a particolare normativa di tutela paesaggistica al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio.

2. Obiettivo del PS è quello di tutelare gli ambiti di pertinenza di cui al comma 1, che comprendono le aree di protezione storico-paesistica del PTC, per il ruolo da questi assunto durante tutta l'evoluzione storica del territorio.

3. Direttiva per il PO è mantenere il contesto figurativo agricolo ed ambientale. Il PO dovrà inoltre garantire la permanenza delle funzioni agricole e della relazione percettiva tra insediamenti e paesaggio circostante.

Art. 14 I nuclei rurali

1. I nuclei rurali di matrice storica, in prevalenza lungo la viabilità storica, rappresentano una peculiare forma insediativa del territorio. La loro presenza struttura gli insediamenti diffusi nel territorio: quali nuclei del sistema insediativo, unitamente ai tracciati della viabilità storica, si sono costituiti in stretta relazione con gli assetti agrari delle ville-fattoria.

2. Obiettivo del PS è quello del consolidamento della presenza degli abitanti e delle attività insediate, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti nel rispetto dei caratteri storici e migliorando la compatibilità con il contesto ambientale.

3. Direttive per il PO sono:

  • - riconoscere e tutelare gli specifici caratteri, prevedendo interventi di valorizzazione e conservazione in relazione alle differenti articolazioni;
  • - perseguire la tutela e il ripristino dei caratteri tipo-morfologici originali e delle qualità estetiche e materiche dell'edilizia di valore storico-architettonico e storico-testimoniale e degli spazi aperti che ne costituiscono l'intorno, privilegiando negli interventi di recupero, il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali;
  • - rilevare le forme di degrado tipologico esistenti, gli eventuali manufatti incongrui, le forme di alterazione e di degrado fisico e ambientale da risanare;

Allo scopo di salvaguardarne le specifiche identità, il PS favorisce forme di recupero e di utilizzo degli edifici esistenti e quindi il mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli spazi e degli edifici legati alle attività agricole originarie e la loro eventuale riconversione prevalentemente a residenza, insieme ad adeguate misure di tutela che assicurino il mantenimento delle relazioni figurative storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo circostante.

Art. 15 Centri storici

1. I centri storici del territorio comunale rappresentano un esempio di organico rapporto tra geomorfologia del sito e città costruita e costituiscono un valore che deve essere attivamente mantenuto, recuperando e valorizzando le loro specifiche qualità.

2. Obiettivo del PS è quello della tutela e del recupero dei centri storici e delle loro qualità architettoniche, valorizzando la loro immagine urbana. Pur avendo subito importanti trasformazioni e manomissioni, i centri storici del Comune di Greve in Chianti rappresentano ancora oggi il fulcro della vita cittadina e vengono comunque riconosciuti come fondanti l'identità del capoluogo e delle frazioni.

3. Direttiva per il PO è quella di prevedere una specifica disciplina che, anche sulla base della documentazione prodotta, favorisca:

  • - la conservazione dei caratteri del tessuto storico e la valorizzazione delle qualità estetiche e materiche dell'edilizia storica;
  • - modi d'intervento e insediamento di funzioni coerenti con la classificazione di valore architettonico, culturale e documentario degli edifici e adeguate all'identità e al ruolo svolto dai diversi centri storici del territorio comunale;
  • - il ripristino e il miglioramento della qualità ambientale e dei valori urbani e architettonici peculiari e la valorizzazione degli spazi aperti attraverso uno specifico progetto di suolo;
  • - la salvaguardia del contesto urbano limitando la percorribilità carrabile e la sosta e incrementando il sistema dei parcheggi al di fuori del centro storico.

Art. 16 Parchi e giardini di interesse storico

1. I parchi e giardini di interesse storico costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico.

2. Obiettivo del PS è quello della tutela dei parchi e dei giardini storici e delle loro qualità paesaggistiche, valorizzandoli attraverso il rispetto dei principali elementi costitutivi.

3. Direttiva per il PO è la tutela dei seguenti elementi:

  • - le recinzioni e gli accessi quando originari;
  • - le sistemazioni e la continuità con gli edifici di cui costituiscono l'intorno;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

4. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al precedente terzo comma il PO e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle trasformazioni urbanistico-edilizie, alla realizzazione di siepi e recinzioni, all'impianto di alberature, all'installazione di insegne, antenne, linee aeree elettriche o impianti di telecomunicazione.

5. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da appositi elenchi da assumere all'interno del Piano Operativo o del Regolamento Edilizio comunale e da uno specifico studio storico.

Art. 17 Viabilità fondativa

1. La viabilità storica consiste prevalentemente in infrastrutture di antica formazione, con valore fondativo rispetto ai centri e alle frazioni. Le prestazioni da considerare invarianti sono il valore generatore dell'impianto fondiario degli insediamenti, la compatibilità con la morfologia del suolo e la potenzialità di costituire itinerari di connessione lenta. Tali infrastrutture sono generalmente ancora presenti nell'attuale sistema della mobilità con la maggior parte del loro tracciato e appartengono sia alla viabilità principale che a quella di collegamento di edifici isolati, borghi e centri minori.

2. Obiettivo del PS è quello di preservare e valorizzare il complesso sistema degli antichi tracciati stradali, con le loro valenze ambientali e paesaggistiche, sia per rafforzare l'identità storico culturale del territorio comunale, sia al fine di favorire la permanenza della popolazione insediata, incentivando la rivitalizzazione dei nuclei abitati.

3. Direttiva per il PO è la tutela della viabilità storica, che deve essere finalizzata non solo alla conservazione dell'oggetto fisico in quanto tale, ma anche in relazione alla sua valorizzazione e alla sua appartenenza a circuiti tematici.

Le politiche settoriali dovranno prevedere azioni e provvedimenti per la valorizzazione e la promozione a scopo turistico e ricreativo degli itinerari storici, con la organizzazione di percorsi storico-culturali, paesaggistici e panoramici, legati al tempo libero. È inoltre da recuperare, nella configurazione attuale o in quella da ripristinarsi in base alla documentazione storica, la rete dei sentieri poderali e percorsi escursionistici esistenti, che collegano le valli e le montagne nelle quali si conforma il territorio. Si potranno prevedere particolari forme di arredo e segnaletica tali da salvaguardare i principali coni visuali di pregio paesaggistico e contemporaneamente garantire accresciuti livelli di comfort e sicurezza per la percorribilità alternativa (pedonale, ciclabile, escursionistica).

4. Per la viabilità fondativa valgono le seguenti prescrizioni:

  • - deve essere conservata la percorribilità pubblica dei percorsi; la sede della viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
  • - dovranno essere conservati i principali elementi caratterizzanti la pertinenza stradale (manufatti storici, piastrini ed opere d'arte, edicole e simili).

Art. 17bis Risorse archeologiche

1. Sulla base delle conoscenze relative alle risorse archeologiche nel territorio comunale è definita la potenzialità archeologica, rappresentata nella tavola QC10.

2. La Carta del potenziale archeologico classifica i ritrovamenti archeologici editi e le informazioni inedite o parzialmente edite con i seguenti cinque gradi di potenzialità archeologica, in riferimento alla consistenza del rinvenimento, al grado di conoscenza e all'affidabilità sia della fonte sia del posizionamento:

  • - grado 1 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio vaga per informazioni scarse, remote nel tempo, proveniente da fonte scarsamente attendibile, non posizionabile cartograficamente;
  • - grado 2 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio, dotata di definizione ma non posizionabile cartograficamente;
  • - grado 3 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio, definibile tipologicamente e cronologicamente e posizionabile in maniera approssimativa;
  • - grado 4 - presenza archeologica nota, posizionabile in maniera attendibile e/o caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti, pur se non soggette a provvedimento di tutela;
  • - grado 5 - presenza archeologica nota con precisione, con posizione verificata e/o caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti, pur se non soggette a provvedimento di tutela.

3. Il Piano Operativo dovrà conseguentemente individuare la classificazione del rischio archeologico nel territorio comunale, secondo livelli di rischio intesi come probabilità che gli interventi possano interferire con le presenze archeologiche note.

A tali classi corrisponderanno specifiche prescrizioni da osservare per i progetti e in fase di esecuzione degli interventi.

Titolo III Vincoli e tutele

Art. 18 Condizioni per l'uso delle risorse e per le trasformazioni fisiche del territorio

1. Il Piano Strutturale attribuisce priorità alla tutela dell'integrità fisica del territorio, intesa come preservazione da fenomeni di degrado e di alterazione irreversibile dei connotati materiali del sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera, considerati singolarmente e nel complesso, con particolare riferimento alle trasformazioni indotte dalle forme di insediamento umano.

2. Il Piano Strutturale stabilisce le condizioni per l'uso delle risorse, che derivano dall'interesse pubblico e espresso da provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati, di cui al successivo articolo o su specifici componenti del territorio o da obiettivi di tutela propri della pianificazione comunale, di cui al precedente Titolo II.

Art. 19 Vincoli sovraordinati e tutele del territorio

1. La Tav. QC3 - Carta dei Vincoli, tutele e fasce di rispetto e la Tav. P01 riportano, a scopo ricognitivo, i vincoli sovraordinati e alcune tutele del territorio intese come aree di attenzione all'interno delle quali la conoscenza va approfondita per verificare l'esistenza o meno di un vincolo oppure aree in cui sono interdetti solo alcuni interventi specificati nella norma di riferimento. In particolare vengono segnalati i seguenti vincoli sovraordinati per i quali valgono le tutele previste dalla normativa sovraordinata di riferimento:

  • - Beni culturali (Parte II Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Beni paesaggistici - immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Parte III, art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Beni paesaggistici - aree tutelate per legge - foreste e boschi (Parte III, art. 142, comma 1, lett. g del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Beni paesaggistici - aree tutelate per legge - fiumi torrenti (Parte III, art. 142, comma 1, lett. c del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23);
  • - Vincolo idrogeologico per legge - boschi (art. 37, L.R.T. 39/2000);

2. Vengono inoltre segnalate le seguenti tutele del territorio per la disciplina delle quali, se non diversamente disposto dalle presenti norme, si rinvia alla normativa sovraordinata di riferimento:

  • - Zona di rispetto delle acque destinate a consumo umano erogate mediante impianto di acquedotto (art. 94 D.lgs. 152/2006);
  • - Elettrodotti e cabine elettriche con relative fasce di rispetto (DPCM 8 luglio 2003).

3. L'apposizione di vincoli e tutele con valore conformativo successivamente all'approvazione del Piano Strutturale per mezzo di leggi, provvedimenti amministrativi o piani sovraordinati, con effetto immediato e diretto sulla pianificazione comunale, rende obbligatorio l'aggiornamento del Piano Strutturale. A tale aggiornamento si provvede con deliberazione dell'organo competente, come indicato al precedente art. 4.

Art. 20 Limiti per l'uso consapevole delle risorse

1. Il PS, per quanto di sua competenza, persegue l'obiettivo della riduzione dei consumi e dell'uso consapevole delle risorse acqua, aria ed energia, nonché della corretta gestione dei rifiuti. Persegue inoltre il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale e regionale in relazione alla riduzione ed alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico. A tal fine riconosce che ogni intervento finalizzato alla riduzione dei consumi o alla migliore gestione dei rifiuti, così come ogni intervento teso alla riduzione dell'esposizione ai campi elettro-magnetici, riveste un interesse collettivo.

2. Direttive per il Piano Operativo ed il Regolamento edilizio sono quelle di favorire gli interventi che consentano la riduzione dei consumi idrici, la riduzione dell'inquinamento (chimico e acustico) dell'aria, la riduzione dei consumi energetici e/o il miglior sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, l'attuazione delle migliori pratiche correnti in tema di gestione dei rifiuti, con la sola salvaguardia delle invarianti strutturali individuate al Titolo II.

In particolare:

  • - la realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazioni, finalizzata a garantire l'efficienza del servizio, dovrà tener conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettro-magnetici delle popolazioni, nonché dei valori paesaggistici su tutto il territorio comunale; a tal fine il PO può individuare le aree idonee e non idonee alla installazione degli impianti di telecomunicazione sulla base dei criteri localizzativi dettati dalla L.R. 06/10/2011 n. 49 o da altre norme regionali sopravvenute;
  • - prima di nuove previsioni urbanistiche di nuova edificazione e/o di semplice ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con aumento dei carichi urbanistici, occorrerà verificare il dimensionamento e funzionamento complessivo dei sistemi di smaltimento urbani ed in caso di insufficienza di questi subordinare gli stessi interventi all'adeguamento dei collettori urbani principali o agli altri interventi necessari, con particolare attenzione alla separazione dei reflui produttivi o domestici, dalle acque meteoriche e di dilavamento superficiale; in tali aree, i nuovi collettori fognari di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere opportunamente dimensionati sulla base di un tempo di ritorno adeguato.

Titolo IV Prevenzione dei rischi territoriali

Art. 21 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

1. Per quanto riguarda la parte idraulica il Piano Strutturale è adeguato al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.lgs. 219/2010, con deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno Integrato.

2. Nell'attuazione del piano ogni intervento di trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinato alle norme e alla cartografia definitiva del nuovo Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

3. Nel territorio comunale di Greve in Chianti sono previste aree destinate alla realizzazione di misure di protezione a scala di bacino, collocate lungo l'asta principale del torrente Greve.

4. L'Amministrazione Comunale può promuovere il riesame delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione attraverso l'applicazione dell'Art. 14 - Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio.

Art. 22 Aree a pericolosità da alluvioni (ex Pericolosità idraulica)

1. La pericolosità, nell'ambito dell'idrologia, è definita come la probabilità di occorrenza di un fenomeno di inondazione in un determinato intervallo di tempo e in una certa area.

Gli elementi conoscitivi per la valutazione degli aspetti idraulici si riferiscono al reticolo idrografico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, interferente con il territorio urbanizzato e alle mappe di pericolosità da alluvione come definite dall'articolo 2 della l.r. 41/2018 (da ora in poi definite "mappe di pericolosità da alluvione").

Per i corsi d'acqua ritenuti d'interesse in relazione al loro contributo in termini di portate, a supporto del Piano Strutturale è stato condotto uno studio idraulico attraverso modellazione, al fine di determinare se vi fossero interazioni tra le nuove previsioni insediative/infrastrutturali e gli ambiti del corso d'acqua stesso.

Sulla base di tali studi in accordo con quanto definito dal regolamento regionale di cui al DPGR 30.01.2020 n.53/R, il territorio comunale di fondovalle è stato caratterizzato in funzione dello stato di pericolosità da alluvioni secondo la seguente classificazione:

  • Aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3), come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r.41/2018
  • Aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2), come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r.41/2018
  • Aree a pericolosità da alluvioni rare o di estrema intensità (P1), come classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del d.lgs. 49/2010

Definizione e correlazione delle classi di pericolosità in funzione della frequenza degli eventi alluvionali (reg. attuazione 5/R, disciplina di PGRA e LR 41/2018):

PGRA LR 41/2018 Reg. attuazione 5/R
pericolosità d'alluvione bassa (P1) - aree a pericolosità per alluvioni rare o di estrema intensità (P1)
pericolosità d'alluvione media (P2) aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2)
pericolosità d'alluvione elevata (P3) aree a pericolosità per alluvioni frequenti aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3)

2. Al di fuori del territorio urbanizzato, in presenza di aree non riconducibili alle mappe di pericolosità da alluvione ed in assenza di studi idrologici idraulici, sono comunque definiti gli ambiti territoriali di fondovalle posti in situazione morfologicamente sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Sono, inoltre, definite le aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera s) della l.r. 41/2018.

3. L'Amministrazione Comunale può promuovere il riesame delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione attraverso l'applicazione dell'art. 14 - Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio, della disciplina del Piano di Gestione Rischio Idraulico dell'Autorità di bacino Distrettauale dell'Appennino Settentrionale.

Art. 23 Aree allagabili

1. Per la Carta delle aree allagabili valgono le considerazioni riconosciute nelle aree a pericolosità da alluvione;; in tali aree le condizioni di utilizzo del territorio sono disciplinate dal Piano Operativo e dalla disciplina dei Piani Sovraordinati (Piano Gestione Rischio Alluvioni).

Art. 24 Piano stralcio Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno - PAI Arno

1. Per quanto riguarda la parte geomorfologica il Piano Strutturale è stato adeguato al PAI attraverso l'aggiornamento del quadro conoscitivo con Decreto del Segretario Generale n. 63 del 9 novembre 2015 pertanto gli strumenti di pianificazione urbanistica risultano conformi con quelli sovraordinati.

2. Nell'attuazione del Piano Operativo la fattibilità geologica di ogni intervento di trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del PAI in vigore con l'emanazione del Decreto del Segretario dell'Autorità di bacino dell'Arno.

3. Periodicamente l'Amministrazione Comunale promuove l'aggiornamento del PAI attraverso l'applicazione degli artt. 27 e 32 della NTA del PAI e comunque qualora si verifichino:

  • - modifiche significative del quadro conoscitivo;
  • - ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti;
  • - la realizzazione delle opere previste dal PAI.

Art. 25 Pericolosità geologica

1. L'individuazione delle aree a pericolosità geologica è definita secondo quanto consentito dall'art. 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e Regolamento regionale 53/R del 25/10/2011, come di seguito riportato:

  • - Pericolosità geologica molto elevata (G.4) - aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi;
    all'interno di questa classe di pericolosità ricadono i seguenti dissesti attivi: le aree interessate da soliflusso generalizzato, le frane di limitata estensione, i corpi di frana con movimento indeterminato, le aree interessate da franosità diffusa, le aree interessate da deformazioni superficiali, gli orli di scarpata attivi, gli alvei con tendenza all'approfondimento e le erosioni laterali di sponda;
  • - Pericolosità geologica elevata (G.3) - aree in cui sono presenti forme geomorfologiche areali in stato di quiescenza, cioè tutte quelle forme geomorfologiche che sono in uno stato di quiete temporanea con possibilità di riattivazione nell'attuale sistema morfoclimatico;
    sono inserite in questa classe di pericolosità le seguenti forme geomorfologiche: i corpi di frana quiescenti e le rispettive corone e i soliflussi localizzati; inoltre rientrano in questa classe le aree con potenziale instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee nonché a processi di carattere antropico, le aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; rientrano sempre in questa classe le aree di cava, le superfici di riporto, gli argini le aree intensamente modellate e i versanti con modifiche per interventi antropici;
    all'interno della pericolosità G.3 sono inseriti anche i corpi detritici con pendenze superiori al 25% e le aree legate a forme, processi, depositi antropici e manufatti quali: argini fluviali, opere di difesa spondale, aree interessate da attività estrattiva, rilevati stradali, ferroviari, arginali e le dighe in terra;
  • - Pericolosità geologica media (G.2) - aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente), aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto;
    rientrano in questa classe di pericolosità i corpi di frana con movimento indeterminati, le corone di frana, e gli orli di scarpata di frana;
  • - Pericolosità geologica bassa (G.1) - tale classe di pericolosità non risulta presente nel territorio comunale di Greve in Chianti.

Art. 26 Pericolosità sismica

1. Le aree a pericolosità sismica sono individuate secondo le disposizioni dettate dall'art. 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e Regolamento regionale 53/R del 25/10/2011, come di seguito riportato:

  • - Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) - zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • - Pericolosità sismica locale elevata (S.3) - zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici (corpi di frana quiescenti); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri;
  • - Pericolosità sismica locale media (S.2) - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali non rientranti tra i criteri previsti per la Classe di Pericolosità sismica locale elevata (S.3);
  • - Pericolosità sismica locale bassa (S.1) - tale classe di pericolosità non risulta presente nel territorio comunale di Greve in Chianti.
Ultima modifica Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:51