Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 18 Condizioni per l'uso delle risorse e per le trasformazioni fisiche del territorio

1. Il Piano Strutturale attribuisce priorità alla tutela dell'integrità fisica del territorio, intesa come preservazione da fenomeni di degrado e di alterazione irreversibile dei connotati materiali del sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera, considerati singolarmente e nel complesso, con particolare riferimento alle trasformazioni indotte dalle forme di insediamento umano.

2. Il Piano Strutturale stabilisce le condizioni per l'uso delle risorse, che derivano dall'interesse pubblico e espresso da provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati, di cui al successivo articolo o su specifici componenti del territorio o da obiettivi di tutela propri della pianificazione comunale, di cui al precedente Titolo II.

Art. 19 Vincoli sovraordinati e tutele del territorio

1. La Tav. QC3 - Carta dei Vincoli, tutele e fasce di rispetto e la Tav. P01 riportano, a scopo ricognitivo, i vincoli sovraordinati e alcune tutele del territorio intese come aree di attenzione all'interno delle quali la conoscenza va approfondita per verificare l'esistenza o meno di un vincolo oppure aree in cui sono interdetti solo alcuni interventi specificati nella norma di riferimento. In particolare vengono segnalati i seguenti vincoli sovraordinati per i quali valgono le tutele previste dalla normativa sovraordinata di riferimento:

  • - Beni culturali (Parte II Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Beni paesaggistici - immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Parte III, art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Beni paesaggistici - aree tutelate per legge - foreste e boschi (Parte III, art. 142, comma 1, lett. g del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Beni paesaggistici - aree tutelate per legge - fiumi torrenti (Parte III, art. 142, comma 1, lett. c del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23);
  • - Vincolo idrogeologico per legge - boschi (art. 37, L.R.T. 39/2000);

2. Vengono inoltre segnalate le seguenti tutele del territorio per la disciplina delle quali, se non diversamente disposto dalle presenti norme, si rinvia alla normativa sovraordinata di riferimento:

  • - Zona di rispetto delle acque destinate a consumo umano erogate mediante impianto di acquedotto (art. 94 D.lgs. 152/2006);
  • - Elettrodotti e cabine elettriche con relative fasce di rispetto (DPCM 8 luglio 2003).

3. L'apposizione di vincoli e tutele con valore conformativo successivamente all'approvazione del Piano Strutturale per mezzo di leggi, provvedimenti amministrativi o piani sovraordinati, con effetto immediato e diretto sulla pianificazione comunale, rende obbligatorio l'aggiornamento del Piano Strutturale. A tale aggiornamento si provvede con deliberazione dell'organo competente, come indicato al precedente art. 4.

Art. 20 Limiti per l'uso consapevole delle risorse

1. Il PS, per quanto di sua competenza, persegue l'obiettivo della riduzione dei consumi e dell'uso consapevole delle risorse acqua, aria ed energia, nonché della corretta gestione dei rifiuti. Persegue inoltre il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale e regionale in relazione alla riduzione ed alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico. A tal fine riconosce che ogni intervento finalizzato alla riduzione dei consumi o alla migliore gestione dei rifiuti, così come ogni intervento teso alla riduzione dell'esposizione ai campi elettro-magnetici, riveste un interesse collettivo.

2. Direttive per il Piano Operativo ed il Regolamento edilizio sono quelle di favorire gli interventi che consentano la riduzione dei consumi idrici, la riduzione dell'inquinamento (chimico e acustico) dell'aria, la riduzione dei consumi energetici e/o il miglior sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, l'attuazione delle migliori pratiche correnti in tema di gestione dei rifiuti, con la sola salvaguardia delle invarianti strutturali individuate al Titolo II.

In particolare:

  • - la realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazioni, finalizzata a garantire l'efficienza del servizio, dovrà tener conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettro-magnetici delle popolazioni, nonché dei valori paesaggistici su tutto il territorio comunale; a tal fine il PO può individuare le aree idonee e non idonee alla installazione degli impianti di telecomunicazione sulla base dei criteri localizzativi dettati dalla L.R. 06/10/2011 n. 49 o da altre norme regionali sopravvenute;
  • - prima di nuove previsioni urbanistiche di nuova edificazione e/o di semplice ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con aumento dei carichi urbanistici, occorrerà verificare il dimensionamento e funzionamento complessivo dei sistemi di smaltimento urbani ed in caso di insufficienza di questi subordinare gli stessi interventi all'adeguamento dei collettori urbani principali o agli altri interventi necessari, con particolare attenzione alla separazione dei reflui produttivi o domestici, dalle acque meteoriche e di dilavamento superficiale; in tali aree, i nuovi collettori fognari di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere opportunamente dimensionati sulla base di un tempo di ritorno adeguato.
Ultima modifica Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:51