Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale
Art. 3 Livelli di prescrizione
1. Le disposizioni del Piano Strutturale sono rivolte ai successivi atti di governo del territorio, come il Piano Operativo (PO), i piani attuativi e tutti i piani o programmi di settore destinati ad avere effetti sulle trasformazioni e sugli assetti del territorio. Esse non hanno il potere proprio delle prescrizioni o vincoli che conformano il diritto di proprietà, ad eccezione di quanto previsto dalla legge.
2. Nel rispetto dei principi e delle direttive del PS, nella redazione del Piano Operativo sono consentite limitate modifiche finalizzate a una più corretta individuazione dei perimetri in funzione di variazioni nel frattempo intervenute, di una più accurata lettura o di variazione della base cartografica o di più approfondite analisi, senza che ciò determini variante al Piano Strutturale. In tal caso il Piano Operativo deve evidenziare la coerenza sostanziale con lo Statuto del territorio e con la Strategia del Piano Strutturale.
3. Le disposizioni del piano si articolano in:
- a) obiettivi, che esplicitano gli orientamenti e le volontà per il governo del territorio e possono essere recepiti con una motivata discrezionalità, purché sempre coerente con le loro finalità;
- b) direttive, ovvero disposizioni che devono essere assunte e condivise nell'elaborazione del PO e degli atti di governo del territorio, previo puntuale approfondimento e verifica; eventuali scostamenti significativi dalle direttive dettate dal Piano Strutturale devono essere tecnicamente motivati;
- c) prescrizioni, ovvero disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione del PO e degli altri atti di governo del territorio.
4. Per le prescrizioni derivanti da leggi, provvedimenti e piani sovraordinati, eventuali variazioni degli stessi si intendono automaticamente recepite.