Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 22 Aree a pericolosità da alluvioni (ex Pericolosità idraulica)

1. La pericolosità, nell'ambito dell'idrologia, è definita come la probabilità di occorrenza di un fenomeno di inondazione in un determinato intervallo di tempo e in una certa area.

Gli elementi conoscitivi per la valutazione degli aspetti idraulici si riferiscono al reticolo idrografico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, interferente con il territorio urbanizzato e alle mappe di pericolosità da alluvione come definite dall'articolo 2 della l.r. 41/2018 (da ora in poi definite "mappe di pericolosità da alluvione").

Per i corsi d'acqua ritenuti d'interesse in relazione al loro contributo in termini di portate, a supporto del Piano Strutturale è stato condotto uno studio idraulico attraverso modellazione, al fine di determinare se vi fossero interazioni tra le nuove previsioni insediative/infrastrutturali e gli ambiti del corso d'acqua stesso.

Sulla base di tali studi in accordo con quanto definito dal regolamento regionale di cui al DPGR 30.01.2020 n.53/R, il territorio comunale di fondovalle è stato caratterizzato in funzione dello stato di pericolosità da alluvioni secondo la seguente classificazione:

  • Aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3), come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r.41/2018
  • Aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2), come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r.41/2018
  • Aree a pericolosità da alluvioni rare o di estrema intensità (P1), come classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del d.lgs. 49/2010

Definizione e correlazione delle classi di pericolosità in funzione della frequenza degli eventi alluvionali (reg. attuazione 5/R, disciplina di PGRA e LR 41/2018):

PGRA LR 41/2018 Reg. attuazione 5/R
pericolosità d'alluvione bassa (P1) - aree a pericolosità per alluvioni rare o di estrema intensità (P1)
pericolosità d'alluvione media (P2) aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2)
pericolosità d'alluvione elevata (P3) aree a pericolosità per alluvioni frequenti aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3)

2. Al di fuori del territorio urbanizzato, in presenza di aree non riconducibili alle mappe di pericolosità da alluvione ed in assenza di studi idrologici idraulici, sono comunque definiti gli ambiti territoriali di fondovalle posti in situazione morfologicamente sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Sono, inoltre, definite le aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera s) della l.r. 41/2018.

3. L'Amministrazione Comunale può promuovere il riesame delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione attraverso l'applicazione dell'art. 14 - Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio, della disciplina del Piano di Gestione Rischio Idraulico dell'Autorità di bacino Distrettauale dell'Appennino Settentrionale.

Ultima modifica Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:51