Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 17bis Risorse archeologiche

1. Sulla base delle conoscenze relative alle risorse archeologiche nel territorio comunale è definita la potenzialità archeologica, rappresentata nella tavola QC10.

2. La Carta del potenziale archeologico classifica i ritrovamenti archeologici editi e le informazioni inedite o parzialmente edite con i seguenti cinque gradi di potenzialità archeologica, in riferimento alla consistenza del rinvenimento, al grado di conoscenza e all'affidabilità sia della fonte sia del posizionamento:

  • - grado 1 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio vaga per informazioni scarse, remote nel tempo, proveniente da fonte scarsamente attendibile, non posizionabile cartograficamente;
  • - grado 2 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio, dotata di definizione ma non posizionabile cartograficamente;
  • - grado 3 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio, definibile tipologicamente e cronologicamente e posizionabile in maniera approssimativa;
  • - grado 4 - presenza archeologica nota, posizionabile in maniera attendibile e/o caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti, pur se non soggette a provvedimento di tutela;
  • - grado 5 - presenza archeologica nota con precisione, con posizione verificata e/o caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti, pur se non soggette a provvedimento di tutela.

3. Il Piano Operativo dovrà conseguentemente individuare la classificazione del rischio archeologico nel territorio comunale, secondo livelli di rischio intesi come probabilità che gli interventi possano interferire con le presenze archeologiche note.

A tali classi corrisponderanno specifiche prescrizioni da osservare per i progetti e in fase di esecuzione degli interventi.

Ultima modifica Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:51