Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 36 Criteri generali di dimensionamento

1. Il dimensionamento del Piano Strutturale è espresso in metri quadrati di superficie edificabile (o edificata) (SE) ed è articolato secondo le seguenti funzioni:

  1. a) residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato;
  2. b) industriale e artigianale;
  3. c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita;
  4. d) turistico-ricettiva;
  5. e) direzionale e di servizio;
  6. f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Esso riporta le dimensioni massime sostenibili, riferite alle previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, e le quantità massime attribuite alle previsioni esterne a tale perimetro.

2. La sostenibilità dello sviluppo territoriale è perseguita valutando le prestazioni delle risorse essenziali del territorio per le nuove previsioni di PS.

In particolare:

  • - concorrono al dimensionamento gli interventi che incidono sulle risorse, quali le nuove edificazioni e le ristrutturazioni urbanistiche; sono escluse le nuove edificazioni rientranti nelle fattispecie escluse dalla Conferenza di Copianificazione corrispondenti all'ampliamento di strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive e gli interventi nel territorio rurale di nuova edificazione di limitata entità - non effettuati per la funzione agricola - comunque soggetti alla Conferenza di Copianificazione;
  • - non concorrono al dimensionamento gli interventi, ritenuti compatibili, che non comportano trasformazioni delle risorse, come le ristrutturazioni edilizie, i cambi di destinazione d'uso in ambito urbano e gli ampliamenti edilizi;
  • - non concorrono al dimensionamento gli interventi di edificazione effettuati per la funzione agricola, trattandosi di interventi che non determinano alcuna quantità di nuovo impegno di suolo ed essendo oggetto di programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, la cui presentazione è facoltà di tutte le aziende agricole e per sua stessa natura non contingentabile; ciò vale anche per gli annessi agricoli non soggetti a programma aziendale oppure destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, dovendo il PO adottare ogni possibile norma che ne garantisca il ruolo strumentale rispetto alla produzione agricola, anche se svolta in forma amatoriale, anche ai fini del presidio e della qualificazione paesaggistica del territorio.

3. I limiti dimensionali fissati dal PS per l'orizzonte temporale indeterminato sono derivati dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulla base degli obiettivi e degli indirizzi strategici e costituiscono il riferimento per il Piano Operativo, per i programmi, i progetti e i piani di settore e devono sempre essere rispettati in quanto garantiscono la sostenibilità degli interventi.

4. Il Piano Operativo non potrà consumare l'intera soglia dimensionale stabilita dal PS per il territorio urbanizzato nella sua prima stesura ed il dimensionamento dei singoli PO dovrà essere valutato in relazione all'effettivo fabbisogno quinquennale, allo stato delle risorse e dei servizi disponibili ed in relazione alle condizioni alla trasformabilità poste dalla Valutazione Ambientale Strategica, nonché alle opere da essa previste e programmate da realizzare.

5. Per quanto stabilito al comma precedente dovrà essere effettuato un monitoraggio che verifichi l'effettiva attuazione degli interventi previsti da ciascun PO alla fine dei cinque anni di applicazione.

Gli uffici competenti predispongono il monitoraggio relativo allo stato di attuazione di ciascun PO al fine di:

  • - accertare il grado di conseguimento degli obiettivi strategici del PS con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione delle strutture insediative e del paesaggio, alle opere di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture e alla sostenibilità dei nuovi carichi insediativi;
  • - verificare lo stato della progettazione e l'attuazione degli interventi, pubblici e privati, nelle aree urbane di nuovo impianto, residenziali, produttive o comunque definite;
  • - programmare e selezionare gli interventi nel tempo e precisare le risorse economiche per la realizzazione delle opere;
  • - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto per le singole UTOE e per il territorio urbanizzato;
  • - verificare lo stato delle risorse essenziali, dei beni ambientali, storici e paesaggistici;
  • - verificare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • - descrivere lo stato dell'ambiente;
  • - aggiornare il Quadro Conoscitivo, in relazione alle modifiche intervenute, utilizzando appropriate procedure per il recepimento e l'elaborazione dei dati conoscitivi.

6. La Tav. P03 individua il perimetro del territorio urbanizzato; le aree comprese all'interno di tale perimetro possono essere impegnate per la costruzione più generale del contesto urbano: per spazi pubblici, parcheggi, aree a verde, sportive, orti, giardini, piazze, aree residenziali, attività commerciali e attrezzature, servizi, attività produttive, ricettive, di ristoro e per lo svago. Sono altresì ricomprese all'interno del perimetro del territorio urbanizzato le aree di tutela del margine urbano, di cui al precedente art. 11, comma 5.

Il PO potrà comunque discostarsi dai perimetri così definiti, sulla base di adeguate verifiche a scala di maggiore dettaglio e di motivazioni.

Ultima modifica Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:51