Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale
Art. 19 Vincoli sovraordinati e tutele del territorio
1. La Tav. QC3 - Carta dei Vincoli, tutele e fasce di rispetto e la Tav. P01 riportano, a scopo ricognitivo, i vincoli sovraordinati e alcune tutele del territorio intese come aree di attenzione all'interno delle quali la conoscenza va approfondita per verificare l'esistenza o meno di un vincolo oppure aree in cui sono interdetti solo alcuni interventi specificati nella norma di riferimento. In particolare vengono segnalati i seguenti vincoli sovraordinati per i quali valgono le tutele previste dalla normativa sovraordinata di riferimento:
- - Beni culturali (Parte II Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- - Beni paesaggistici - immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Parte III, art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- - Beni paesaggistici - aree tutelate per legge - foreste e boschi (Parte III, art. 142, comma 1, lett. g del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- - Beni paesaggistici - aree tutelate per legge - fiumi torrenti (Parte III, art. 142, comma 1, lett. c del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- - Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23);
- - Vincolo idrogeologico per legge - boschi (art. 37, L.R.T. 39/2000);
2. Vengono inoltre segnalate le seguenti tutele del territorio per la disciplina delle quali, se non diversamente disposto dalle presenti norme, si rinvia alla normativa sovraordinata di riferimento:
- - Zona di rispetto delle acque destinate a consumo umano erogate mediante impianto di acquedotto (art. 94 D.lgs. 152/2006);
- - Elettrodotti e cabine elettriche con relative fasce di rispetto (DPCM 8 luglio 2003).
3. L'apposizione di vincoli e tutele con valore conformativo successivamente all'approvazione del Piano Strutturale per mezzo di leggi, provvedimenti amministrativi o piani sovraordinati, con effetto immediato e diretto sulla pianificazione comunale, rende obbligatorio l'aggiornamento del Piano Strutturale. A tale aggiornamento si provvede con deliberazione dell'organo competente, come indicato al precedente art. 4.