Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 17 Viabilità fondativa

1. La viabilità storica consiste prevalentemente in infrastrutture di antica formazione, con valore fondativo rispetto ai centri e alle frazioni. Le prestazioni da considerare invarianti sono il valore generatore dell'impianto fondiario degli insediamenti, la compatibilità con la morfologia del suolo e la potenzialità di costituire itinerari di connessione lenta. Tali infrastrutture sono generalmente ancora presenti nell'attuale sistema della mobilità con la maggior parte del loro tracciato e appartengono sia alla viabilità principale che a quella di collegamento di edifici isolati, borghi e centri minori.

2. Obiettivo del PS è quello di preservare e valorizzare il complesso sistema degli antichi tracciati stradali, con le loro valenze ambientali e paesaggistiche, sia per rafforzare l'identità storico culturale del territorio comunale, sia al fine di favorire la permanenza della popolazione insediata, incentivando la rivitalizzazione dei nuclei abitati.

3. Direttiva per il PO è la tutela della viabilità storica, che deve essere finalizzata non solo alla conservazione dell'oggetto fisico in quanto tale, ma anche in relazione alla sua valorizzazione e alla sua appartenenza a circuiti tematici.

Le politiche settoriali dovranno prevedere azioni e provvedimenti per la valorizzazione e la promozione a scopo turistico e ricreativo degli itinerari storici, con la organizzazione di percorsi storico-culturali, paesaggistici e panoramici, legati al tempo libero. È inoltre da recuperare, nella configurazione attuale o in quella da ripristinarsi in base alla documentazione storica, la rete dei sentieri poderali e percorsi escursionistici esistenti, che collegano le valli e le montagne nelle quali si conforma il territorio. Si potranno prevedere particolari forme di arredo e segnaletica tali da salvaguardare i principali coni visuali di pregio paesaggistico e contemporaneamente garantire accresciuti livelli di comfort e sicurezza per la percorribilità alternativa (pedonale, ciclabile, escursionistica).

4. Per la viabilità fondativa valgono le seguenti prescrizioni:

  • - deve essere conservata la percorribilità pubblica dei percorsi; la sede della viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
  • - dovranno essere conservati i principali elementi caratterizzanti la pertinenza stradale (manufatti storici, piastrini ed opere d'arte, edicole e simili).
Ultima modifica Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:51