Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 16 Parchi e giardini di interesse storico

1. I parchi e giardini di interesse storico costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico.

2. Obiettivo del PS è quello della tutela dei parchi e dei giardini storici e delle loro qualità paesaggistiche, valorizzandoli attraverso il rispetto dei principali elementi costitutivi.

3. Direttiva per il PO è la tutela dei seguenti elementi:

  • - le recinzioni e gli accessi quando originari;
  • - le sistemazioni e la continuità con gli edifici di cui costituiscono l'intorno;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

4. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al precedente terzo comma il PO e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle trasformazioni urbanistico-edilizie, alla realizzazione di siepi e recinzioni, all'impianto di alberature, all'installazione di insegne, antenne, linee aeree elettriche o impianti di telecomunicazione.

5. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da appositi elenchi da assumere all'interno del Piano Operativo o del Regolamento Edilizio comunale e da uno specifico studio storico.

Ultima modifica Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:51