Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 10 Sistemazioni idraulico agrarie tradizionali

1. Il PS riconosce quali emergenze del paesaggio agrario da tutelare le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali. Tali emergenze sono spesso identificate con le coltivazioni dell'olivo e del promiscuo, i seminativi o vigneti che presentano significativa presenza di arborati e le aree con "presidi di versante", dove sono visibili e comunque conservati terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie di valore storico e tradizionale.

2. Obiettivo del PS è la massima tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali e della vegetazione non colturale associata ai coltivi. Le sistemazioni agrarie tradizionali sono elementi territoriali che oltre a svolgere una funzione agricola e produttiva assumono rilevanza sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello della difesa del suolo, per il contributo sostanziale che apportano nella regolazione degli equilibri ecologici-ambientali, alla stabilità dei suoli e alla difesa dai processi di erosione, alla regimazione delle acque, all'aumento della biodiversità.

3. Direttiva per il PO è la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali e soprattutto il mantenimento delle prestazioni ad esse associate, che devono essere garantite da tutti gli interventi, pubblici e privati, che inducano trasformazione del suolo, ivi compresi quelli di tipo agricolo, anche in assenza di edificazione.

4. Non è ammessa l'alterazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti o dei muri in pietrame.

Ultima modifica Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:51