Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 63 Programmi Pluriennali Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente o dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

2. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - nuova edificazione di una o più abitazioni rurali;
  • - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare abitazioni rurali;
  • - nuova edificazione di annessi e di abitazioni rurali nelle aree di protezione paesistica e/o storico ambientale;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità.

3. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale anche censiti da Enti pubblici territoriali;
  • - viabilità rurale esistente;
  • - nuclei arborati;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - aree tartufigene;
  • - emergenze floristiche e faunistiche.

4. Il P.A.P.M.A.A. censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, SIR...) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alle salvaguardia delle emergenze ed alla eliminazione delle aree di degrado e delle criticità del territorio di riferimento come definiti dal P.S., dal P.T.C.P. e dal Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico.

5. I Programmi Aziendali nella localizzazione delle aree di trasformazione e delle pertinenze degli interventi limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono il recupero di suolo agrario dove possibile.

6. I P.A.P.M.A.A. valutano gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.

Art. 64 Criteri per gli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela e valorizzazione paesistico-ambientale

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso P.A.P.M.A.A. e/o sistemazioni ambientali sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante le seguenti azioni:

  • - mantenere la coltivazione del fondo agricolo;
  • - mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti del paesaggio agrario e del territorio agricolo quali il reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia, le siepi, le siepi alberate, i boschetti e i filari alberati, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie, la trama dei corsi d'acqua e della viabilità storica;
  • - rimettere a coltura i campi abbandonati anche per fini faunistici;
  • - impiegare tecniche di impianto di specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi in particolare relativamente a filari alberati o alberi isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi a delimitazione dei fondi agricoli;
  • - evitare la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore e comunque entro i limiti previsti dall'art. 72;
  • - realizzare eventuali interventi di regimazione idraulica e/o di consolidamento dei terreni;
  • - ripristinare gli eventuali luoghi degradati;
  • - impiegare dove possibile metodi di produzione biologica, valorizzare gli ecosistemi e le emergenze floro-faunistiche, in particolare nei contesti di principale pregio naturalistico;
  • - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle altre risorse naturali, mediante misure di riconnessione ecologico-ambientale;
  • - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti, fontoni);
  • - provvedere al corretto smaltimento dei reflui, realizzando strutture di stoccaggio dove necessario, e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli.

2. Nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:

  • - garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
  • - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale;
  • - sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse);
  • - siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione complessiva delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.

3. Nell'ambito degli interventi consentiti attraverso P.A.P.M.A.A. sono considerati miglioramenti ambientali prioritari il ripristino della tessitura agraria di pregio e delle sistemazioni tradizionali.

4. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 65 Criteri insediativi dei nuovi edifici e manufatti rurali

1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, siano essi abitazioni, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico, assumendo come riferimento le discipline di tutela nonché gli indirizzi del P.T.C.P. di Firenze; si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

  • - si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
  • - il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà specificare le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con paesaggio agricolo circostante;
  • - si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
  • - nelle aree collinari, si dovranno collocare in modo tale che le coperture non superino le linee di crinale o le vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale, nonché l'intervisibilità tra essi;
  • - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico;
  • - la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, dovrà essere prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
  • - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
  • - la loro localizzazione non dovrà essere in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi.

I criteri suddetti si intendono validi anche nel caso di realizzazione dei manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 69 delle presenti Norme e nell'allestimento degli spazi per l'agricampeggio.

2. La collocazione delle nuove costruzioni, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.

3. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi le nuove abitazioni rurali e i nuovi annessi rurali saranno da considerare in classe c2a.

Art. 66 Abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita - con esclusione delle aree tartufigene, dei biotopi e dei geotopi - tramite:

  • - nuova edificazione esclusivamente negli ambiti di Cintoia (R3.4) e della collina di Lucolena e Dudda (R3.5)
  • - tramite la riconversione o il trasferimento di volumetrie esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del P.A.P.M.A.A. e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo, purché l'eventuale trasferimento non avvenga all'interno degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici.

3. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi e le tettoie a sbalzo, le logge ed i portici e le scale esterne in aggetto.

Dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo.

4. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 100 mq. di superficie utile (SU), senza riconversione/trasferimento di volumetrie esistenti, ed in 130 mq. di superficie utile negli altri casi.

La dimensione minima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 70 mq. di superficie utile.

La dimensione massima ammissibile di superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. Le autorimesse non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa; è vietata la realizzazione di autorimesse interrate fatto salvo il caso in cui sia possibile realizzarle nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi, e ciò non comporti dunque la realizzazione di rampe.

5. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare due piani fuori terra, con altezze utili (HU) non superiori a 2,90 ml., che dovrà essere ridotta ad un piano nel caso in cui l'eventuale piano seminterrato misuri fuori terra oltre 1,20 ml.

6. I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.

7. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo.

Art. 67 Annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.

1. I nuovi annessi agricoli per conduzione agricola professionale, da realizzare tramite Programma Aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri (legno) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica.

2. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente. La progettazione delle sistemazioni esterne dovrà prevedere un'attenta scelta e distribuzione delle specie vegetali da utilizzare finalizzata ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

3. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

4. In particolare nella progettazione delle cantine devono essere evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi.

5. Non è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli nelle aree tartufigene.

Art. 68 Annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza di Programma Aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente, da almeno un anno, una delle seguenti attività:

  • - trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • - allevamenti di specie zootecniche minori;
  • - allevamenti intensivi (di piccola scala).

2. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è consentita a condizione che:

  • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e i terreni non provengano da frazionamenti di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - per gli annessi di cui ai commi 3, 5 e 6 i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo o comunque da non più di due corpi aziendali in stretto rapporto funzionale collegati tra loro da viabilità secondaria, vicinale o interpoderale; in questo caso l'annesso sarà di preferenza realizzato nell'appezzamento di maggiori dimensioni; viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico; per i manufatti di cui al comma 4 non è necessario che i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo.

La realizzazione di tali annessi è comunque esclusa negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e nelle aree tartufigene.

3. Per le aziende agricole specializzate in orticoltura e/o coltivazione di piante officinali, qualora dimostrino la disponibilità della risorsa idrica per irrigazione e mantengano in coltura almeno 4.000 mq. di orto specializzato ed a condizione che esse stesse svolgano la vendita diretta o la trasformazione dei prodotti coltivati, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri con funzione di rimessaggio e magazzino per una Superficie Coperta massima di 50 mq. ed un annesso in materiali leggeri o muratura di Superficie Coperta massima di 25 mq. da adibire a cella frigo, locale trasformazione, vendita diretta.

4. Per le aziende silvicole, qualora trasformino il legname tagliato e siano dotate di una superficie superiore a 15 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa/laboratorio di Superficie Coperta massima di 60 mq.

5. Per le aziende specializzate in apicoltura, qualora siano dotate di almeno 5.000 mq. di Superficie Agricola Utilizzabile, al netto delle tare e delle aree naturali e non coltivabili, e con un allevamento di minimo 25 arnie, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri per una Superficie Coperta massima di 25 mq. come rimessa e magazzino e di un annesso per la lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura, di dimensione fissa di 15 mq. Per aziende con più di 25 arnie l'annesso in materiali leggeri può essere ampliato di 0,8 mq. per arnia, fino a raggiungere un massimo di 40 mq.

6. Per le aziende agricole specializzate in allevamenti intensivi di piccola scala delle specie sottoindicate e per la cunicoltura dotate di almeno 1 ettaro di Superficie Agricola Utilizzata, al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di annessi dimensionati tenendo conto dei seguenti parametri:

Tipo di allevamento Superficie Coperta disponibile per capo adulto equivalente Numero massimo capi adulti equivalenti per ettaro di SAU/anno Numero massimo capi adulti equivalenti per allevamento Superficie Coperta dimensione massima della stalla Superficie Coperta dimensione massima spazi accessori per allevamento
Ovicaprini
Pecore o capre e allievi
2 mq. 13 40 80 mq. 25 mq.
Stanza del latte, magazzino
Arieti o montoni 3 mq. ... 2
Conigli
Riproduttrici
0,7 mq. 20 50 80 mq. 25 mq.
Magazzino
Conigli
Ingrasso
0,2 mq. 80 220
Avicoli
Galline ovaiole
0,2 mq. 200 400 80 mq. 25 mq.
Magazzino e lavorazione
Polli da ingrasso 0,15 mq. 250 500

7. Gli annessi devono rispettare le seguenti altezze massime (Hmax):

  • - 2,40 ml. per le strutture di rimessa e allevamento
  • - 3 ml. per le strutture di trasformazione e vendita.

8. Nella realizzazione degli annessi si dovranno privilegiare materiali leggeri anche ispirandosi alle soluzioni progettuali proposte dal manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli", oppure recuperando materiali e soluzioni costruttive tradizionali locali.

9. Nel calcolo delle superfici realizzabili devono essere considerati tutti i capi allevati o le coltivazioni effettuate dall'azienda alla data della richiesta; in particolare per gli allevamenti di animali è necessario tenere conto degli animali in accrescimento da quantificare, tramite appropriati coefficienti di conversione, in unità o frazioni di unità di capo adulto, sia per quanto concerne il dimensionamento, sia nella verifica del numero massimo di capi allevabili.

10. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:

  1. a) coltivazione della superficie Agricola Utilizzata e allevamento dei capi che hanno dato diritto alla costruzione dell'annesso;
  2. b) non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
  3. c) mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  4. d) rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.

11. Il progetto degli annessi dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari indicate ai commi precedenti. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.). Tale relazione dovrà contenere il calcolo di unità di capo adulto presenti nell'allevamento applicando appropriate tabelle di conversione per i giovani allievi.

Art. 69 Ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. Alle aziende agricole è consentita la realizzazione di manufatti, non soggetti alla presentazione di programma aziendale, che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi (compresi il deposito di prodotti, il rimessaggio delle attrezzature e il ricovero di animali), sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come segue:

  1. a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  2. b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015);
  3. c) manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015).

L'installazione dei manufatti non è consentita nelle aree tartufigene.

2. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) sono semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità. Alla comunicazione indirizzata al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto, le effettive esigenze temporanee dell'azienda e le soluzioni alternative allo scadere dei due anni.

3. I manufatti aziendali temporanei come al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015) hanno le medesime caratteristiche di quelli descritti al comma precedente ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali. Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto e una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa.

4. I manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015), possono essere mantenuti per tutta a durata dell'attività e delle esigenze dell'azienda agricola.

Ai fini della tutela paesaggistica valgono le seguenti disposizioni:

  • - i manufatti per il rimessaggio dovranno essere concepiti per un'adeguata reversibilità, con particolare attenzione per l'efficacia del ciclo produttivo, così da facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle diverse parti, privilegiando l'impiego del legno - ove compatibile con la funzionalità del manufatto - ed ispirandosi al manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli";
  • - non è consentita la realizzazione di strutture a tunnel;
  • - la realizzazione di serre fisse è ammessa limitatamente agli ambiti di fondovalle (R4).

Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa e l'introduzione di interventi di miglioramento e mitigazione ambientale.

5. Di norma è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze non legittime o incongrue esistenti vengano rimosse. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica. Ove esista un altro manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento fino alla superficie massima prevista dal presente P.O.

6. Nella realizzazione dei manufatti dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con il carattere temporaneo degli stessi, preferibilmente in legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità delle attività produttive agricole.

Art. 70 Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le coperture non superino le linee di crinale o le vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

I manufatti per l'agricoltura amatoriale non sono consentiti negli ambiti R3.6, R3.7, R3.8 e R4.3. Sono comunque esclusi negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, nelle aree tartufigene e nei geotopi.

2. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di coltivazione amatoriale secondo i seguenti parametri:

Uso del suolo Superficie Agricola minima condotta per un annesso di 10 mq. Incremento di Superficie Coperta/superficie terreno Superficie Coperta massima
Orti irrigui 1.000 mq. 1 mq. SC/100 mq. superficie 20 mq.
Oliveti specializzati 3.000 mq. 1 mq./ 300 mq. superficie 20 mq.
Castagneto da frutto, arboricoltura e tartufaie coltivate 15.000 mq. (1,5 ettari) 1 mq./ 1.500 mq. superficie castagneto 20 mq.
Boschi, pascoli, pascoli arborati e cespugliati 30.000 mq. (3 ettari) 1 mq./ 3.000 mq. superficie 20 mq.

Per fondi agricoli con diverso ordinamento colturale la superficie agricola condotta minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo la Superficie Agricola per ogni qualità colturale e la superficie minima indicata.

Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.

3. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - altezza (Hmax) non superiore a 2,20 ml.;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate nelle modalità definite al successivo art. 72.

Art. 71 Manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie, manufatti di supporto alla rete escursionistica

1. Manufatti per il ricovero di animali domestici: l'installazione è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata, nel rispetto di apposito regolamento comunale da redigere sulla base delle presenti Norme.

L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le coperture non superino le linee di crinale o le vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno inoltre garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

I manufatti per il ricovero di animali domestici sono comunque esclusi negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, nelle aree tartufigene, nei biotopi e nei geotopi.

La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:

Tipo di allevamento n. massimo capi Superficie Agricola minima Superficie Coperta massima
Api 15 arnie 0,15 ettari 10 mq.
Avicoli 12 0,15 ettari 10 mq.
Conigli 4 riproduttori 0,15 ettari 10 mq.
Ovini/caprini fino a 10 capi adulti 0,1 ettaro/capo adulto 20 mq. (2 mq./capo adulto)
Suini 2 capi adulti 0,5 ettari 10 mq.
Equini fino a 4 capi adulti 1 ettaro/capo adulto 60 mq. (10 mq. per il box + 5 mq. per rimessa e fienile/capo adulto)

Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.

Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - altezza (Hmax) non superiore a
    • 3 ml. per i box cavalli,
    • 2,20 ml. per manufatti di Superficie Coperta non superiore a 10 mq.,
    • 3 ml. per gli altri manufatti;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.

La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene dell'allevamento.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate nelle modalità definite al successivo art. 72.

2. Appostamenti fissi per l'attività venatoria: l'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.R. 3/1994 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione ed in conformità a quanto previsto al comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014, in tutto il territorio comunale ad eccezione degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e delle aree tartufigene. Tali manufatti, soggetti ad autorizzazione da pare della competente struttura regionale, sono consentiti a condizione che:

  • - non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi o la trasformazione del bosco e non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture;
  • - siano realizzati con materiali leggeri (in legno, con strutture tubolari o con altri materiali tradizionali tipici della zona);
  • - non comportino volumetrie;
  • - siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
  • - siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
  • - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - non abbiano superficie superiore a 5 mq.

Nel caso in cui tali manufatti siano dotati di copertura, comunque leggera, che li rendano equiparabili a tettoie con parate laterali, questi non potranno avere un'altezza massima (Hmax) superiore a ml. 2,20; tale limite di altezza non si applica ai manufatti a traliccio in tubolare o pali di legno (altane di caccia).

3. Strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie: in tutto il territorio comunale ad eccezione degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, delle aree tartufigene, dei biotopi e dei geotopi è consentita la costruzione di annessi adibiti a ricovero per cani da caccia esclusivamente ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Greve in Chianti e purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Per tali manufatti valgono le seguenti disposizioni:

  • - dimensione minima del fondo di 2.000 mq.;
  • - spazio vitale minimo di 10 mq./cane adulto, di cui almeno 2 mq. coperti e con la restante parte dotata di sistemi per l'ombreggiamento estivo (tettoie o parate);
  • - superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di SE adibita per medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate;
  • - adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani, di misura non inferiore a 1.000 mq. e non superiore a 2.000 mq.;
  • - capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 10 e non superiore a 40 unità;
  • - recinzioni con altezza massima di 2 ml. realizzate con pali di castagno in rete metallica e schermature con siepi di arbusti e filari di specie vegetali locali ad alto fusto, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata); non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori a 5.000 mq.

I box dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima (Hmax) 2,20 m. e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; la pavimentazione, semplicemente appoggiata, dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Eventuali locali da adibire gli usi di medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della SE consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a ml. 1,50 dal livello interno.

Le distanze minime da osservare sono pari a:

  • - 150 ml. da abitazioni e case sparse
  • - 250 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti
  • - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

L'associazione proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere l'annesso per un tempo limitato all'attività e provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria per la pulizia e per l'allevamento, non attingendo all'acquedotto comunale;
  • - presentare idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.

4. Altre strutture di supporto all'attività venatoria: la realizzazione di manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria, all'interno delle aree vocate, è consentita alle squadre di caccia al cinghiale operanti nel Comune di Greve in Chianti ed iscritte nel registro della ATC competente per il territorio, purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Le strutture dovranno ricadere obbligatoriamente all'interno dell'areale di competenza della squadra, con esclusione degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, delle aree tartufigene, dei biotopi e dei geotopi, e non potranno interessare ambiti esterni alle "aree vocate alla caccia al cinghiale".

Per ogni squadra è consentito un solo manufatto, realizzato in legno e di Superficie Coperta non superiore a 100 mq., da localizzare all'interno del territorio di caccia della squadra stessa; non è ammessa la realizzazione di più manufatti anche se di superficie inferiore.

Le distanze minime da osservare sono pari a:

  • - 150 ml. da abitazioni e case sparse
  • - 300 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti, edifici di culto e di fruizione collettiva.

I manufatti non potranno essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e dovranno essere rimossi al cessare dell'iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso l'ATC.

5. Manufatti per l'escursionismo: lungo la rete escursionistica pubblica e limitatamente agli ambiti R1.1, R1.2, R3.3 e R3.5 è consentita la realizzazione di manufatti per la sosta temporanea, privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'uso abitativo, di Superficie Coperta massima pari a 6 mq., aperti su tre lati e posti a distanza minima di 6 km. l'uno dall'altro.

L'installazione dei manufatti è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, e dovrà rispettare lo schema tipologico e le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio o da apposito Regolamento.

Art. 72 Recinzioni dei fondi agricoli

1. Nel territorio rurale sono consentite le recinzioni dei fondi esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture e della fauna allevata dalla fauna selvatica.

2. Per la protezione delle produzioni e per la delimitazione di aree per l'addestramento dei cani sono esclusivamente ammesse recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., anche interrata, ma sempre senza opere murarie sostenuta da pali preferibilmente in legno, semplicemente infissi al suolo; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione.

Per la protezione di ovini-caprini l'altezza massima è ridotta a 1,50 ml. e per i suini a 0,70 ml.

I recinti per cavalli possono essere realizzati esclusivamente con reticolati in pali di legno.

Sono altresì sempre consentite le recinzioni antipredatori a difesa della zootecnia.

Le recinzioni dovranno inoltre consentire il passaggio della piccola fauna.

3. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni di qualsiasi tipo devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade pubbliche o di uso pubblico né impedire o ostacolare l'accesso ai tracciati della viabilità storica e devono altresì prevedere comunque varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, serrature, sbarre, ecc.), in corrispondenza delle strade poderali.

4. Per ogni tipo di recinzione, quando consentite dalle presenti Norme, dovranno essere comunque previste aperture adeguate e sufficienti all'accesso di mezzi di emergenza per interventi urgenti in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

5. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione - ad eccezione di quelle qualificabili prive di rilevanza edilizia - dovrà essere accompagnato da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni ecc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52