Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 53 Definizione degli ambiti del territorio rurale

1. Il territorio rurale è articolato sulla base dell'insieme degli elementi caratterizzanti riconosciuti attraverso la lettura delle Invarianti Strutturali del PIT/PPR, come recepite ed approfondite dal Piano Strutturale.

A partire dalla prima, fondamentale, ripartizione del territorio secondo la geomorfologia in alta collina, collina e fondovalle, il Piano individua specifici ambiti incrociando i caratteri ecosistemici e le tipologie dei paesaggi rurali.

Gli ambiti sono così differentemente connotati tenendo conto sia delle componenti ecologiche, e quindi del ruolo ecologico, sia delle diverse declinazioni dei morfotipi dei sistemi agroambientali. Sulla base di tali caratteristiche dei singoli ambiti si definisce in particolare la disciplina per i nuovi interventi nel territorio rurale riportata al successivo Capo III Nuovi edifici e manufatti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo II Tutela e valorizzazione.

2. L'alta collina (R1) è caratterizzata dalla prevalenza assoluta del bosco e dalla forte rarefazione degli insediamenti; essa comprende i nodi forestali primari di valenza territoriale e riveste un ruolo ecologico preminente.

Si riconoscono al suo interno due ambiti:

  • - il crinale dei Monti del Chianti (Monte San Michele fino al Passo del Sugame) (R1.1), la porzione più alta dei Monti del Chianti che degrada verso nord ovest fino al passo del Sugame, prevalentemente boscata, e registra come criticità agroecosistemi abbandonati con seminativi tendenti alla rinaturalizzazione;
  • - Montescalari e Poggio di Rugliana (Monte Collegalle) (R1.2), prevalentemente boscata, degradante verso nord, con presenza sporadica di agroecosistemi frammentati attivi e quindi del mosaico colturale di assetto tradizionale dei crinali.

3. La collina, che rappresenta la maggior parte del territorio comunale, comprende parti nelle quali il livello di naturalità decresce con il progressivo prevalere dell'agricoltura specializzata ed intensiva, favorita dalle caratteristiche orografiche e dalla posizione, oltre che dalle potenzialità dei suoli.

La collina boscata (R2) è così ancora connotata da un importante ruolo ecologico dovuto alla rilevante presenza di boschi (nodi forestali secondari) e da un sistema insediativo formato da pochi nuclei; essa raccoglie due ambiti:

  • - la collina boscata tra Ferrone e Chiocchio (R2.1), con alcuni inserti di viticoltura intensiva all'interno di un contesto prevalentemente boscato;
  • - la collina boscata dell'alta valle dell'Ema (Mezzano - San Polo) (R2.2), inframmezzata da oliveti e vigneti.

La collina coltivata (R3) invece, pur mantenendo una componente significativa quale matrice forestale, comprende le parti più profondamente connotate e modellate dalle coltivazioni e dal sistema insediativo diffuso, secondo un complesso insieme di situazioni e di contesti, descrivibile attraverso nove ambiti:

  • - la collina di San Polo e Poggio alla Croce (R3.1)
  • - la collina di Mugnana (R3.2)
  • - la collina coltivata al Passo del Sugame (R3.3)
  • - Cintoia (R3.4)
  • - la collina di Lucolena e Dudda (R3.5)
  • - la collina di Lamole (R3.6)
  • - la collina di Panzano (R3.7)
  • - la collina di Greve e Montefioralle (R3.8)
  • - Strada, Poneta e Chiocchio (R3.9).

4. Il fondovalle (R4) comprende le parti del territorio più strettamente correlate al reticolo idrografico principale ed agli spazi ad esso pertinenti, che rivestono un ruolo essenziale nella rete ecologica costituendo gli elementi di connessione e di continuità tra ambienti differenti e tra i nodi principali.

Esso comprende i seguenti ambiti:

  • - il fondovalle della Greve verso il Ferrone (R4.1)
  • - il fondovalle della Greve fino a Passo dei Pecorai (R4.2)
  • - il fondovalle della Pesa (R4.3)
  • - il fondovalle dell'Ema e del Sezzatana (R4.4).

5. Appartengono infine al territorio rurale i nuclei rurali (R5), individuati in coerenza con il P.S. con gli aggregati di Lamole, Case Poggio, La Villa, Il Piano, Le Masse, Castellinuzza, Borgo Castagnoli, Ruffoli, Dimezzano, Pescina, Case di Dudda, Borgo di Dudda, Cintoia e Castello di Cintoia.

Art. 54 Nuclei rurali (R5)

1. Il P.O. individua come nuclei rurali gli aggregati, come elencati all'art. 53 delle presenti Norme, che mantengono caratteri molto diversi tra di loro, ma sono comunque caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale, sia con edifici di tipologia tradizionale che di origine recente.

2. La classificazione del patrimonio edilizio definita dal P.O. è riportata nelle Tavole di progetto in scala 1:2.000.

3. La realizzazione di nuovi annessi e manufatti a servizio dell'agricoltura è disciplinata al successivo Capo III.

4. Nei nuclei rurali, oltre alle attività agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a. residenziale (R): è la funzione da ritenersi prevalente; in ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50; qualora esistano già unità di Su inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate;
  2. b. artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici (Is), non inquinanti e compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora; tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  3. c. attività commerciali al dettaglio (Ce), esclusivamente nei fondi al piano terra;
  4. d. attività direzionali e di servizio (D);
  5. e. attività turistico-ricettive, limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva (Tr);
  6. g. attrezzature di servizio pubbliche (S).

5. Tutti gli interventi nel resede sono finalizzati alla conservazione ed al miglioramento dei caratteri tipologici degli spazi scoperti (aie, giardini, resede, ecc.), recuperando i materiali e gli elementi funzionali tradizionali (pavimentazioni, pozzi, ecc.). Non è consentito frazionare gli spazi di pertinenza; qualora il resede risulti già frazionato, in caso di impossibilità di accordo tra diversi proprietari, il proponente procederà alla stesura di un progetto parziale, considerando comunque le caratteristiche originarie e valutandolo alla luce degli assetti complessivi.

6. Il progetto di resede deve avere per oggetto:

  • - accessi sia carrabili che pedonali, limitandone il numero nel rispetto delle caratteristiche originarie;
  • - illuminazioni esterne, con riflessione in alto della luce, inferiore al 5%, al fine di contenere l'inquinamento luminoso;
  • - parcheggi, da collocare in posizione defilata rispetto ai più significativi coni visivi;
  • - arredi vegetali, da prevedere in coerenza con il tipo edilizio ed i caratteri tradizionali del paesaggio rurale di riferimento (noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di biancospino, ecc.); non sono consentite nuove recinzioni in muratura, mentre se ritenute indispensabili dovranno essere realizzate con paletti in legno e rete metallica a maglia sciolta, con vegetazione arbustiva a schermatura, sempre riferita ai contesti tradizionali storici o storicizzati.

Art. 55 Altri ambiti

1. Nel territorio rurale, esternamente ai nuclei rurali, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite di norma esclusivamente le attività agricole.

2. Per le destinazioni d'uso del patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni del successivo art. 79.

3. Gli interventi di trasformazione da parte dell'imprenditore agricolo, la realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di nuovi manufatti nei singoli ambiti sono disciplinati al successivo Capo III.

4. Per il patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni del successivo Capo IV.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52