Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 50 La viabilità principale (M1)

1. La viabilità principale (M1) comprende i tracciati stradali che hanno il ruolo di connessione tra i centri urbani e le aree con funzioni produttive, anche a livello sovracomunale, con esclusione della viabilità locale di distribuzione interna ai sistemi insediativi (corrispondenti a residenza e produzione) e delle altre strade appartenenti alla viabilità minore.

Comprende le sedi stradali in senso stretto, gli svincoli e gli incroci, le aree laterali delimitanti il corpo stradale (cigli, scarpate, fossetti) ed i marciapiedi e/o eventuali percorsi ciclopedonali o piste ciclabili.

2. Appartengono a questo sistema i seguenti tracciati:

  • Strada Regionale Chiantigiana (S.R. 222)
  • Strada Provinciale di Lucarelli (S.P. 2bis)
  • Strada Provinciale di Greve (S.P. 3)
  • Strada Provinciale Chianti Valdarno (S.P. 16)
  • Strada Provinciale di Testi (S.P. 33)
  • Strada Provinciale del Brollo Poggio alla Croce (S.P. 56)
  • Strada Provinciale Panca o Pancuccia (S.P. 66)
  • Strada Provinciale Traversa del Ferrone (S.P. 67)
  • Strada Provinciale di Lucolena (S.P. 68)
  • Strada Provinciale Imprunetana (S.P. 69)
  • Strada Provinciale Panzano Testalepre (S.P. 118)
  • Strada Provinciale del Palagione (S.P. 119).

3. In ambito extraurbano sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

4. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

5. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

6. Nei tratti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino, comprese le strutture di sostegno dei corpi illuminanti; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

7. Sui tracciati di particolare visibilità e valore storico dovranno essere evitati interventi di adeguamento, circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore, conservandone i caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati.

Sono pertanto vietate modifiche degli andamenti altimetrici delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali, fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica.

Art. 51 Rete escursionistica

1. La rete escursionistica è orientata principalmente alla fruizione pedonale e - per quanto compatibile con la morfologia dei luoghi - ciclistica o a cavallo per il tempo libero o lo sport, ma anche per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo, anche come alternativa alla mobilità veicolare.

2. Nelle Tavole di P.O. in scala 1:10.000 sono individuati i percorsi principali della rete escursionistica. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti indicati.

3. I percorsi in sede stradale o su aree di uso pubblico, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti, in particolare nel territorio rurale. Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.

Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.

Art. 52 Regole e criteri per gli impianti di distribuzione carburanti

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative specifiche, nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti, per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa una altezza massima (Hmax) di 4,50 ml.; l'altezza delle pensiline, misurata all'estradosso, non deve superare i 7 ml. L'Indice di Copertura dovrà essere inferiore al 20% e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto per la sosta di relazione; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti in aggiunta parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

2. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

3. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti alla viabilità principale nei tratti extraurbani - con esclusione di immobili ed aree di notevole interesse pubblico e degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici - e nelle aree appartenenti al sistema insediativo limitatamente alle Aree specializzate della produzione (U4), nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52