Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo (P.O.) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Le presenti Norme del Piano Operativo contengono nella Parte I le discipline generali e nella Parte II la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valide a tempo indeterminato, mentre nella Parte III la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi alla sua approvazione.

3. L'organizzazione del presente testo normativo è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le discipline del P.O.:

  • - nella PARTE I, sono dettate le disposizioni generali del piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale, le disposizioni derivanti dai piani sovraordinati e le discipline delle fattibilità in relazione alle diverse condizioni di pericolosità derivate dagli studi geologici di supporto al Piano Strutturale;
  • - nella PARTE II è definita la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - nella PARTE III è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi all'approvazione del piano.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Greve in Chianti è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  1. a) Progetto
  2. b) Fattibilità.

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • - Guida alla lettura:
    • Relazione illustrativa
    • tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:25.000)
    • tavola PO Zone territoriali omogenee (scala 1:25.000)
  • - Disciplina di piano:
    • Norme Tecniche di Attuazione
    • Criteri e modalità di inserimento paesaggistico degli interventi
    • tavole
    • PO.01÷17 Aree urbane e nuclei rurali (scala 1:2.000, 17 tavole)
    • PO.18÷24 Altri nuclei rurali (scala 1:2.000, 7 tavolette raccolte in un fascicolo in formato A3)
    • PO.25÷28 Territorio rurale (scala 1:10.000, 4 tavole)
    • PO.A1÷4 Carta del rischio archeologico (scala 1:10.000, 4 tavole)
  • - Allegati:
    • Relazione di conformazione al PIT/PPR
    • Raffronto con il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/2014 (scala 1:5.000, 20 tavolette raccolte in un fascicolo in formato A3).

3. Gli elaborati di Fattibilità degli interventi sono:

  • - D.01 Relazione geologica con Allegato 1 - fattibilità e schede interventi di progetto in scala 1:10.000 e Allegato 2 - considerazioni idrauliche sugli interventi di progetto
  • - D.01i Relazione geologica
  • - D.02i Relazione idrologico-idraulica
  • - All_D.02i Allegati HEC-RAS alla Relazione idrologico-idraulica
  • - D.02 Schede di fattibilità
  • - D03i schede finalizzate ad individuare le condizioni di attuazione delle trasformazioni
  • - tavole
    • F.01÷17 Carta delle fattibilità - aree urbane e nuclei rurali - (scala 1:2.000, 17 tavole)
    • F.18÷24 Carta delle fattibilità - altri nuclei rurali - (scala 1:2.000, 7 tavolette)
    • IDR.01 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (scala 1:10.000, 2 tavole)
    • F.01÷17i Fattibilità in relazione al rischio alluvione - aree urbane e nuclei rurali - (scala 1:2.000, 17 tavole)
    • F.18÷24i Fattibilità in relazione al rischio alluvione - altri nuclei rurali - (scala 1:2.000, 7 tavolette)

4. Per gli elaborati di Valutazione (Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Studio di incidenza) si rinvia ai documenti di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale.

Art. 3 Zone territoriali omogenee e perimetro dei centri abitati

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle Tavole del P.O. le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.

Le Zone territoriali omogenee sono rappresentate anche nella tavola riassuntiva in scala 1:25.000.

2. Nelle Tavole del P.O. in scala 1:2.000 - attraverso una linea tratteggiata a puntini - si individua il perimetro dei centri abitati. Il perimetro dei centri abitati comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione; esso ha anche valore di centro edificato ai sensi dell'art. 18 della L. 865/1971.

Art. 4 Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a SCIA che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo.

2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme. Sono inoltre fatti salvi i piani attuativi di iniziativa privata e gli interventi diretti convenzionati, ove sia già stata sottoscritta la relativa convenzione o l'atto d'obbligo alla data di adozione del presente Piano Operativo. Eventuali varianti ai piani attuativi vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo.

3. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per i quali sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di adozione del Piano Operativo.

Art. 5 Rapporto con il Regolamento Edilizio e con i Piani di Settore

1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

2. L'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento alle Norme del Piano Operativo del Regolamento Edilizio che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014.

3. L'Amministrazione deve provvedere inoltre all'eventuale adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti.

4. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, che ne costituisce parte integrante.

Art. 6 Strumenti e modi di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - interventi diretti;
  • - progetti unitari convenzionati, previa stipula di convenzione;
  • - Piani Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  • - opere pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia.

2. Il Piano Operativo si attua attraverso progetti unitari convenzionati o Piani Attuativi dove previsto dalle presenti Norme o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche il P.O. si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per l'area e il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

In tali aree gli interventi ammessi possono essere realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc. o da altri soggetti privati, anche eventualmente proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell'intera collettività.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52