Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 79 Usi compatibili degli edifici esistenti

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Greve in Chianti valgono le seguenti prescrizioni, fatte salve le limitazioni stabilite dalla normativa sovraordinata e fermo restando il rispetto degli obblighi sottoscritti:

  1. a. per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo, nei limiti d'intervento disciplinati dal precedente art. 73;
  2. b. per gli edifici a destinazione d'uso residenziale, oltre alle strutture turistiche extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, sono ammesse anche le attività di servizio pubbliche e le attività direzionali e di servizio, quali quelle di strutture associative nei settori socio-sanitario e culturale e gli studi professionali; in ogni caso gli edifici ed i manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale, salvo quando eventualmente specificato diversamente nelle Tavole di P.O.;
  3. c. per le abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le attività di servizio pubbliche, gli studi professionali, laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri);
  4. d. per gli edifici strumentali agricoli ed ex agricoli in classe c1a, c1b e c2a, per il particolare pregio o significatività dell'edificio, sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente punto c;
  5. e. per gli edifici strumentali agricoli ed ex agricoli in classe c2b oppure c3a è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attività di servizio pubbliche, studi professionali, laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento;
  6. f. per i complessi storici di grandi dimensioni nel territorio rurale, al fine di mantenere l'unitarietà degli spazi e per i valori che rappresentano, sono consentite le destinazioni d'uso per attività turistico-ricettive e per attività direzionali e di servizio, quali le strutture di servizi di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale;
  7. g. per gli edifici destinati ad attività specialistiche, artigianali e industriali e altre attività comunque non agricole presenti nel territorio rurale (quali ex opifici, capannoni, magazzini), sono ammesse, oltre alle destinazioni d'uso di cui al precedente punto e, attività compatibili con il contesto rurale, ovvero attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014.

2. Nel caso di interventi di recupero per attività turistico-ricettive sono compatibili anche:

  1. a. gli usi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei locali posti al piano terreno ed in ambiti facilmente accessibili da strade pubbliche;
  2. b. gli usi per le attività sportive e ricreative, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive.
Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52