Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 71 Manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie, manufatti di supporto alla rete escursionistica

1. Manufatti per il ricovero di animali domestici: l'installazione è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata, nel rispetto di apposito regolamento comunale da redigere sulla base delle presenti Norme.

L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le coperture non superino le linee di crinale o le vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno inoltre garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

I manufatti per il ricovero di animali domestici sono comunque esclusi negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, nelle aree tartufigene, nei biotopi e nei geotopi.

La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:

Tipo di allevamento n. massimo capi Superficie Agricola minima Superficie Coperta massima
Api 15 arnie 0,15 ettari 10 mq.
Avicoli 12 0,15 ettari 10 mq.
Conigli 4 riproduttori 0,15 ettari 10 mq.
Ovini/caprini fino a 10 capi adulti 0,1 ettaro/capo adulto 20 mq. (2 mq./capo adulto)
Suini 2 capi adulti 0,5 ettari 10 mq.
Equini fino a 4 capi adulti 1 ettaro/capo adulto 60 mq. (10 mq. per il box + 5 mq. per rimessa e fienile/capo adulto)

Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.

Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - altezza (Hmax) non superiore a
    • 3 ml. per i box cavalli,
    • 2,20 ml. per manufatti di Superficie Coperta non superiore a 10 mq.,
    • 3 ml. per gli altri manufatti;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.

La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene dell'allevamento.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate nelle modalità definite al successivo art. 72.

2. Appostamenti fissi per l'attività venatoria: l'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.R. 3/1994 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione ed in conformità a quanto previsto al comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014, in tutto il territorio comunale ad eccezione degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e delle aree tartufigene. Tali manufatti, soggetti ad autorizzazione da pare della competente struttura regionale, sono consentiti a condizione che:

  • - non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi o la trasformazione del bosco e non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture;
  • - siano realizzati con materiali leggeri (in legno, con strutture tubolari o con altri materiali tradizionali tipici della zona);
  • - non comportino volumetrie;
  • - siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
  • - siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
  • - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - non abbiano superficie superiore a 5 mq.

Nel caso in cui tali manufatti siano dotati di copertura, comunque leggera, che li rendano equiparabili a tettoie con parate laterali, questi non potranno avere un'altezza massima (Hmax) superiore a ml. 2,20; tale limite di altezza non si applica ai manufatti a traliccio in tubolare o pali di legno (altane di caccia).

3. Strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie: in tutto il territorio comunale ad eccezione degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, delle aree tartufigene, dei biotopi e dei geotopi è consentita la costruzione di annessi adibiti a ricovero per cani da caccia esclusivamente ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Greve in Chianti e purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Per tali manufatti valgono le seguenti disposizioni:

  • - dimensione minima del fondo di 2.000 mq.;
  • - spazio vitale minimo di 10 mq./cane adulto, di cui almeno 2 mq. coperti e con la restante parte dotata di sistemi per l'ombreggiamento estivo (tettoie o parate);
  • - superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di SE adibita per medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate;
  • - adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani, di misura non inferiore a 1.000 mq. e non superiore a 2.000 mq.;
  • - capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 10 e non superiore a 40 unità;
  • - recinzioni con altezza massima di 2 ml. realizzate con pali di castagno in rete metallica e schermature con siepi di arbusti e filari di specie vegetali locali ad alto fusto, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata); non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori a 5.000 mq.

I box dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima (Hmax) 2,20 m. e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; la pavimentazione, semplicemente appoggiata, dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Eventuali locali da adibire gli usi di medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della SE consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a ml. 1,50 dal livello interno.

Le distanze minime da osservare sono pari a:

  • - 150 ml. da abitazioni e case sparse
  • - 250 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti
  • - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

L'associazione proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere l'annesso per un tempo limitato all'attività e provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria per la pulizia e per l'allevamento, non attingendo all'acquedotto comunale;
  • - presentare idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.

4. Altre strutture di supporto all'attività venatoria: la realizzazione di manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria, all'interno delle aree vocate, è consentita alle squadre di caccia al cinghiale operanti nel Comune di Greve in Chianti ed iscritte nel registro della ATC competente per il territorio, purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Le strutture dovranno ricadere obbligatoriamente all'interno dell'areale di competenza della squadra, con esclusione degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, delle aree tartufigene, dei biotopi e dei geotopi, e non potranno interessare ambiti esterni alle "aree vocate alla caccia al cinghiale".

Per ogni squadra è consentito un solo manufatto, realizzato in legno e di Superficie Coperta non superiore a 100 mq., da localizzare all'interno del territorio di caccia della squadra stessa; non è ammessa la realizzazione di più manufatti anche se di superficie inferiore.

Le distanze minime da osservare sono pari a:

  • - 150 ml. da abitazioni e case sparse
  • - 300 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti, edifici di culto e di fruizione collettiva.

I manufatti non potranno essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e dovranno essere rimossi al cessare dell'iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso l'ATC.

5. Manufatti per l'escursionismo: lungo la rete escursionistica pubblica e limitatamente agli ambiti R1.1, R1.2, R3.3 e R3.5 è consentita la realizzazione di manufatti per la sosta temporanea, privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'uso abitativo, di Superficie Coperta massima pari a 6 mq., aperti su tre lati e posti a distanza minima di 6 km. l'uno dall'altro.

L'installazione dei manufatti è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, e dovrà rispettare lo schema tipologico e le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio o da apposito Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52