Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 70 Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le coperture non superino le linee di crinale o le vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

I manufatti per l'agricoltura amatoriale non sono consentiti negli ambiti R3.6, R3.7, R3.8 e R4.3. Sono comunque esclusi negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, nelle aree tartufigene e nei geotopi.

2. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di coltivazione amatoriale secondo i seguenti parametri:

Uso del suolo Superficie Agricola minima condotta per un annesso di 10 mq. Incremento di Superficie Coperta/superficie terreno Superficie Coperta massima
Orti irrigui 1.000 mq. 1 mq. SC/100 mq. superficie 20 mq.
Oliveti specializzati 3.000 mq. 1 mq./ 300 mq. superficie 20 mq.
Castagneto da frutto, arboricoltura e tartufaie coltivate 15.000 mq. (1,5 ettari) 1 mq./ 1.500 mq. superficie castagneto 20 mq.
Boschi, pascoli, pascoli arborati e cespugliati 30.000 mq. (3 ettari) 1 mq./ 3.000 mq. superficie 20 mq.

Per fondi agricoli con diverso ordinamento colturale la superficie agricola condotta minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo la Superficie Agricola per ogni qualità colturale e la superficie minima indicata.

Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.

3. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - altezza (Hmax) non superiore a 2,20 ml.;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate nelle modalità definite al successivo art. 72.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52