Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 68 Annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza di Programma Aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente, da almeno un anno, una delle seguenti attività:

  • - trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • - allevamenti di specie zootecniche minori;
  • - allevamenti intensivi (di piccola scala).

2. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è consentita a condizione che:

  • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e i terreni non provengano da frazionamenti di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - per gli annessi di cui ai commi 3, 5 e 6 i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo o comunque da non più di due corpi aziendali in stretto rapporto funzionale collegati tra loro da viabilità secondaria, vicinale o interpoderale; in questo caso l'annesso sarà di preferenza realizzato nell'appezzamento di maggiori dimensioni; viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico; per i manufatti di cui al comma 4 non è necessario che i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo.

La realizzazione di tali annessi è comunque esclusa negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e nelle aree tartufigene.

3. Per le aziende agricole specializzate in orticoltura e/o coltivazione di piante officinali, qualora dimostrino la disponibilità della risorsa idrica per irrigazione e mantengano in coltura almeno 4.000 mq. di orto specializzato ed a condizione che esse stesse svolgano la vendita diretta o la trasformazione dei prodotti coltivati, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri con funzione di rimessaggio e magazzino per una Superficie Coperta massima di 50 mq. ed un annesso in materiali leggeri o muratura di Superficie Coperta massima di 25 mq. da adibire a cella frigo, locale trasformazione, vendita diretta.

4. Per le aziende silvicole, qualora trasformino il legname tagliato e siano dotate di una superficie superiore a 15 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa/laboratorio di Superficie Coperta massima di 60 mq.

5. Per le aziende specializzate in apicoltura, qualora siano dotate di almeno 5.000 mq. di Superficie Agricola Utilizzabile, al netto delle tare e delle aree naturali e non coltivabili, e con un allevamento di minimo 25 arnie, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri per una Superficie Coperta massima di 25 mq. come rimessa e magazzino e di un annesso per la lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura, di dimensione fissa di 15 mq. Per aziende con più di 25 arnie l'annesso in materiali leggeri può essere ampliato di 0,8 mq. per arnia, fino a raggiungere un massimo di 40 mq.

6. Per le aziende agricole specializzate in allevamenti intensivi di piccola scala delle specie sottoindicate e per la cunicoltura dotate di almeno 1 ettaro di Superficie Agricola Utilizzata, al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di annessi dimensionati tenendo conto dei seguenti parametri:

Tipo di allevamento Superficie Coperta disponibile per capo adulto equivalente Numero massimo capi adulti equivalenti per ettaro di SAU/anno Numero massimo capi adulti equivalenti per allevamento Superficie Coperta dimensione massima della stalla Superficie Coperta dimensione massima spazi accessori per allevamento
Ovicaprini
Pecore o capre e allievi
2 mq. 13 40 80 mq. 25 mq.
Stanza del latte, magazzino
Arieti o montoni 3 mq. ... 2
Conigli
Riproduttrici
0,7 mq. 20 50 80 mq. 25 mq.
Magazzino
Conigli
Ingrasso
0,2 mq. 80 220
Avicoli
Galline ovaiole
0,2 mq. 200 400 80 mq. 25 mq.
Magazzino e lavorazione
Polli da ingrasso 0,15 mq. 250 500

7. Gli annessi devono rispettare le seguenti altezze massime (Hmax):

  • - 2,40 ml. per le strutture di rimessa e allevamento
  • - 3 ml. per le strutture di trasformazione e vendita.

8. Nella realizzazione degli annessi si dovranno privilegiare materiali leggeri anche ispirandosi alle soluzioni progettuali proposte dal manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli", oppure recuperando materiali e soluzioni costruttive tradizionali locali.

9. Nel calcolo delle superfici realizzabili devono essere considerati tutti i capi allevati o le coltivazioni effettuate dall'azienda alla data della richiesta; in particolare per gli allevamenti di animali è necessario tenere conto degli animali in accrescimento da quantificare, tramite appropriati coefficienti di conversione, in unità o frazioni di unità di capo adulto, sia per quanto concerne il dimensionamento, sia nella verifica del numero massimo di capi allevabili.

10. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:

  1. a) coltivazione della superficie Agricola Utilizzata e allevamento dei capi che hanno dato diritto alla costruzione dell'annesso;
  2. b) non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
  3. c) mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  4. d) rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.

11. Il progetto degli annessi dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari indicate ai commi precedenti. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.). Tale relazione dovrà contenere il calcolo di unità di capo adulto presenti nell'allevamento applicando appropriate tabelle di conversione per i giovani allievi.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52