Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 67 Annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.

1. I nuovi annessi agricoli per conduzione agricola professionale, da realizzare tramite Programma Aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri (legno) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica.

2. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente. La progettazione delle sistemazioni esterne dovrà prevedere un'attenta scelta e distribuzione delle specie vegetali da utilizzare finalizzata ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

3. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

4. In particolare nella progettazione delle cantine devono essere evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi.

5. Non è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli nelle aree tartufigene.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52