Art. 60 Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici
1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici sono aree di elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e nuclei storici e pertanto sono soggette ad una disciplina di tutela, in rapporto alla percezione dalle visuali esterne e per il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali.
Essi comprendono le aree di protezione paesistica e storico-ambientale individuate dal P.T.C.P. di Firenze.
2. Negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici non sono ammessi:
- - gli interventi di nuova edificazione; l'eventuale realizzazione di nuovi edifici agricoli tramite P.A.P.M.A.A. è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto;
- - la realizzazione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie che non necessitano di P.A.P.M.A.A.;
- - l'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;
- - gli interventi comportanti l'ampliamento di edifici esistenti per una percentuale superiore al 10% del volume totale fuori terra esistente;
- - gli interventi pertinenziali ammessi per gli edifici in classe c2b, c3a e c3b.
3. Gli interventi dovranno prevedere il mantenimento di percorsi, camminamenti, passaggi, accessi storici ai centri e nuclei e relative opere di arredo.