Art. 58 Aree tartufigene
1. Le aree di effettiva produzione dei tartufi (c.d. aree tartufigene) rappresentano ecosistemi di pregio e per questo sono tutelate dalla Legge Forestale e dal suo Regolamento di attuazione.
2. Il Comune, ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Forestale e dal P.T.C.P. di Firenze, recepisce da quest'ultimo la mappatura delle aree tartufigene e ne dispone la tutela ai sensi di legge.