Art. 57 Biotopi e geotopi
1. Relativamente ai biotopi e ai geotopi individuati nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000 del presente piano, in base alle perimetrazioni del P.T.C. della Provincia di Firenze, devono essere tutelate le risorse del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna e il mantenimento o la ricostituzione delle predette componenti e di adeguati equilibri tra di esse.
2. Nei biotopi e geotopi sono in ogni caso vietati:
- - la realizzazione di qualsivoglia manufatto, ad eccezione degli annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi e solo nel caso in cui all'interno delle aree individuate come biotopi e geotopi sia già presente il centro aziendale agricolo;
- - l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nonché i prelievi di tali elementi, salvi quelli effettuati, per motivi di ricerca e di studio, da soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- - l'asporto di materiali e i movimenti di terra che non siano strettamente finalizzati a interventi di ripristino ambientale;
- - la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari autoctoni floristici e faunistici, salvi gli eventuali interventi mirati di prelievo selettivo, effettuati da soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- - l'introduzione in qualsiasi forma di esemplari di specie vegetali e animali non autoctone o tipiche e tradizionali nel contesto di riferimento.
3. Nei geotopi è inoltre vietato l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e del pascolo, nonché delle attività silvicolturali, eccezione fatta per gli interventi di riconversione volti a conseguire livelli di più elevata naturalità, e situazioni di equilibrio tendenzialmente capaci di autoperpetuarsi secondo dinamiche spontanee.