Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 55 Altri ambiti

1. Nel territorio rurale, esternamente ai nuclei rurali, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite di norma esclusivamente le attività agricole.

2. Per le destinazioni d'uso del patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni del successivo art. 79.

3. Gli interventi di trasformazione da parte dell'imprenditore agricolo, la realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di nuovi manufatti nei singoli ambiti sono disciplinati al successivo Capo III.

4. Per il patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni del successivo Capo IV.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52